Ricorso inammissibile contro cessazione licenze senza contestazione del disarmo (TAR Sardegna n. 169 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici è sufficiente a sorreggerlo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile quando non venga impugnata una autonoma ragione giustificatrice dell’atto. Anche l’astratto accoglimento delle censure proposte non potrebbe, in tal caso, condurre all’annullamento del provvedimento. Il principio opera anche rispetto alla cessazione della validità delle licenze di pesca fondata sullo stato di disarmo dell’unità, circostanza che attesta la sopravvenuta inidoneità all’uso del natante e che richiede specifica contestazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenze di pesca relative a tre pescherecci, ha impugnato i provvedimenti con i quali il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha dichiarato la cessazione della validità delle licenze, ai sensi dell’art. 6 del D.M. del 26.7.1995. Il Ministero ha fondato la decisione sul rilievo che le tre unità da pesca risultavano in stato di disarmo da alcuni anni.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per mancata considerazione delle giustificazioni fornite, la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. c. del DM 26 luglio 1995 per assenza di un termine decadenziale per la richiesta di rinnovo, e la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria e di motivazione sulle osservazioni endoprocedimentali. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. La decisione non si sofferma sull’esame analitico dei tre motivi, ma si concentra sulla struttura del provvedimento impugnato, che risulta plurimotivato. I decreti ministeriali si fondano, tra l’altro, sul rilievo che i pescherecci erano in stato di disarmo da alcuni anni.
Tale circostanza, osserva il Tribunale, attesta la sopravvenuta inidoneità all’uso dei natanti. Rispetto a essa il ricorrente non ha formulato alcuna specifica contestazione. I lamentati sopravvenuti problemi di salute, ad avviso del Collegio, avrebbero potuto rilevare al più con riferimento alla mancata richiesta tempestiva del rinnovo delle licenze, ma non anche con riferimento all’impossibilità tecnica di utilizzo delle imbarcazioni.
Il profilo del disarmo è dunque rimasto non impugnato e costituisce una autonoma ragione giustificatrice del provvedimento. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento amministrativo, citando Consiglio di Stato, sez. II, 16/6/2022, n. 4939, secondo cui in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento. Anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi riferiti alle distinte rationes decidendi, l’atto non potrebbe essere annullato perché sorretto da una autonoma ragione giustificatrice; nello stesso senso il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3160/2022, n. 3026/2022, Sez. IV, n. 438/2022 e n. 2403/2020.
Ne consegue che un teorico e astratto accoglimento delle censure proposte non intaccherebbe la legittimità del provvedimento. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie trattata.
Nota della Redazione
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