Emersione lavoro irregolare: reddito imponibile e non complessivo del convivente (TAR Lombardia n. 179 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare, ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro, rileva il reddito imponibile e non il reddito complessivo del familiare convivente. Il requisito reddituale previsto dall’art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020 si computa sommando gli imponibili dei soggetti del nucleo familiare, senza tenere conto di detrazioni o oneri che incidono solo sul reddito complessivo. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado concorrono alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Ne consegue che il mancato raggiungimento della soglia, così calcolata, legittima il rigetto dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha presentato insieme al datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione di Brescia la dichiarazione di emersione di un rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020. Nell’istanza erano stati indicati un reddito di 27 mila euro, un inquadramento al livello 1 di collaboratore domestico e 20 ore settimanali.
L’Ispettorato del Lavoro ha espresso parere negativo, rilevando la mancanza del requisito reddituale e di una retribuzione mensile pari almeno all’assegno sociale. Superati i motivi ostativi con l’indicazione di 25 ore settimanali e del reddito del fratello convivente, la Prefettura ha comunque respinto l’istanza con decreto del 21 dicembre 2021. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, sostenendo che sommando il proprio reddito a quello del fratello la soglia di 27.000 euro risultasse superata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso per infondatezza del motivo. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, individuando nell’art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020 la disposizione che regola, per l’emersione del lavoro domestico, la capacità reddituale del datore di lavoro.
La norma richiede un reddito imponibile non inferiore a 20.000 euro annui per il nucleo composto da un solo soggetto percettore, ovvero non inferiore a 27.000 euro per il nucleo composto da più soggetti conviventi. Il Tribunale precisa che il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Il passaggio centrale riguarda la nozione di reddito da computare. Per il Collegio non rileva il reddito complessivo percepito dal fratello convivente nel periodo d’imposta 2019, pari a 10.086 euro, bensì il reddito imponibile richiesto dalla norma, pari a 6.079 euro. La differenza tra i due importi dipende dagli oneri e dalle detrazioni che riducono la base imponibile, senza incidere sul reddito complessivo.
Sommando il reddito imponibile del familiare a quello del richiedente, pari a 20.879,50 euro, la soglia di 27.000 euro non risulta raggiunta. Il rigetto dell’istanza da parte dell’Amministrazione è pertanto legittimo, perché fondato su un calcolo corretto dei redditi rilevanti.
Il Tribunale rigetta anche l’ulteriore istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata dal ricorrente, dopo che la Commissione competente aveva già respinto la domanda ritenendo insussistente il requisito della non manifesta infondatezza. La soccombenza giustifica la condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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