Il silenzio sull’istanza di autotutela tributaria spetta al giudice tributario (TAR Calabria n. 1693 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie in cui si impugni il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione a procedere ad autotutela, ogni qual volta la decisione coinvolga uno specifico rapporto tributario. La giurisdizione tributaria ha assunto, nel proprio ambito, carattere generale, restando escluse solo le controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma viene impugnato un atto di carattere generale o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata e pacificamente spettante al contribuente. Ne consegue che il giudice amministrativo, adito per l’accertamento del silenzio sull’istanza di autotutela relativa a cartelle esattoriali, deve declinare la giurisdizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., indicando nel giudice tributario quello munito di giurisdizione e consentendo la riassunzione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di titolare di una ditta individuale, ha presentato con nota del 15.11.2023 un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’annullamento delle cartelle esattoriali poste a fondamento della procedura fallimentare che lo riguarda, conclusasi con sentenza dichiarativa di fallimento e con rigetto del reclamo.

Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Calabria per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, previa misura cautelare, e per la condanna dell’Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto, oltre al risarcimento del danno da ritardo. Si sono costituiti l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, stante la natura del credito incorporato nelle cartelle oggetto dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione. Rileva che la natura del credito incorporato nelle cartelle non è stata contestata dalla ricorrente e costituisce, pertanto, circostanza pacifica tra le parti.

Su questa base il TAR richiama il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4714 del 2008; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3611 del 2012; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1663 del 2018), in coerenza con l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, n. 16776 del 2005).

Secondo tale indirizzo, appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie nelle quali si impugni il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione a procedere ad autotutela, alla luce dell’art. 12, comma 2, legge n. 448/2001. La giurisdizione tributaria è divenuta, nel proprio ambito, una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si faccia questione di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari.

Restano escluse solo le controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma si impugna un atto di carattere generale o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata, della quale l’Amministrazione riconosca pacificamente la spettanza al contribuente. Nel caso concreto la decisione investe direttamente il rapporto tributario sotteso alle cartelle, con la conseguenza che la giurisdizione va declinata.

Il TAR dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., indicando nel giudice tributario quello munito di giurisdizione, davanti al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Dispone la compensazione integrale delle spese, considerata la natura della controversia e la circostanza che resta impregiudicata ogni decisione sul merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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