Offerta economica incompleta e soccorso istruttorio escluso negli appalti (TAR Liguria n. 341 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia degli appalti pubblici vige il principio di immodificabilità dell’offerta, a tutela della concorrenza, della parità di trattamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. La stazione appaltante può rettificare errori materiali o di calcolo solo se percepibili ictu oculi, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta o a dichiarazioni integrative. L’omessa indicazione del prezzo di una o più prestazioni richieste dal modulo di offerta economica integra una carenza essenziale, non qualificabile come errore ostativo, e non è sanabile mediante il soccorso istruttorio. L’onere di compilazione integrale del modello è ragionevole e proporzionato quando la tabella è chiara e agevolmente intellegibile.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’esclusione dalla procedura negoziata sotto soglia indetta dalla Direzione di Commissariato Marina Militare La Spezia per il servizio di manutenzione di estintori e impianti antincendio, nonché l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Chiede l’annullamento degli atti e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria di inefficacia del contratto e subentro, o in subordine il ristoro per equivalente.

La ricorrente sostiene che l’esclusione derivi da un’errata lettura dell’offerta economica: l’importo indicato per una singola voce andrebbe inteso come prezzo a corpo comprensivo dell’intero impianto antincendio. La difesa dell’Amministrazione oppone la piena legittimità degli atti. La domanda cautelare è respinta per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il modulo di offerta economica: i concorrenti dovevano indicare prezzo unitario e prezzo totale per ciascuna delle nove tipologie di intervento. Compilato correttamente, il file restituiva gli importi complessivi per classe di attività, la cui somma doveva coincidere con il totale del distinto documento di offerta economica.

La ricorrente ha compilato il modulo in modo parziale e lacunoso: per le categorie intermedie ha esposto i soli prezzi unitari, omettendo i totali; per la manutenzione degli impianti fissi ha indicato un importo riferito ai soli impianti a gas inerti di un comando, lasciando in bianco il totale e omettendo del tutto il prezzo per l’impianto di rilevazione fumi di altro comando. I calcoli dell’Amministrazione, moltiplicando i prezzi unitari per le unità da manutenere, restituiscono un corrispettivo superiore all’importo del documento riepilogativo.

Su queste basi il Tribunale richiama il principio di immodificabilità dell’offerta e la rettificabilità dei soli errori ictu oculi percepibili, secondo l’orientamento espresso dal Cons. Stato, sez. III, n. 4406 del 2022 e da Cons. Stato, sez. V, n. 2529 del 2022, tra gli altri. La tesi della ricorrente non regge: l’importo contestato è collocato nella cella del prezzo unitario, non in quella del corrispettivo complessivo, e il confronto tra i documenti evidenzia uno scarto di € 8.220,00 che smentisce la volontà di ricomprendere la manutenzione nel prezzo indicato. Accogliere quella lettura significherebbe manipolare l’offerta.

Irrilevante è poi l’omessa previsione esplicita, nelle condizioni di gara, dell’obbligo di dettaglio dei prezzi: le prestazioni hanno periodicità differenti e, senza i singoli corrispettivi, non sarebbe possibile individuare l’importo da versare a ogni fatturazione; inoltre la clausola di salvaguardia sui prezzi più favorevoli è verificabile solo disponendo dei prezzi per ciascun tipo di operazione.

Il secondo motivo è respinto in applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis: le omissioni e irregolarità essenziali dell’offerta economica non sono sanabili con il soccorso istruttorio, principio confermato dall’art. 101, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. Né l’interpellanza avrebbe potuto limitarsi a chiarire un’offerta già completa. Il ricorso è pertanto infondato e rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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