Nulla osta armi: valutazione prognostica dell’affidabilità e precedenti non definitivi (TAR Calabria n. 1696 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del nulla osta per la detenzione di armi e il giudizio di inaffidabilità del richiedente rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza manifesta. L’amministrazione non deve accertare la rilevanza penale del comportamento, essendo sufficiente l’autonoma valutazione del medesimo in funzione di prevenzione. Ai fini del diniego non è necessaria una condanna definitiva: anche per meri indizi può emergere l’assenza di perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi, in forza di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli connessi alla disponibilità delle armi. I precedenti, anche se non sfociati in condanna, concorrono alla valutazione complessiva e non atomistica dell’affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la determinazione con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di diniego al rilascio del nulla osta per la detenzione di armi. Il diniego si fonda su un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, oltre che su precedenti di polizia per danneggiamento, lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione: la condanna sarebbe risalente e isolata, la condotta successiva irreprensibile, i precedenti privi di esito condannatorio. L’amministrazione resiste e conclude per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la cornice normativa. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 individua i casi di diniego obbligatorio e quelli di diniego facoltativo delle autorizzazioni di polizia; l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 consente di ricusare la licenza a chi non dà affidamento di non abusare delle armi. Nella specie la pubblica amministrazione ha operato un apprezzamento non positivo sull’affidabilità, riconducibile proprio a quest’ultima disposizione.

Il giudizio sull’affidabilità è espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile se non a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo, non essendo necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale: basta l’autonoma valutazione del comportamento medesimo per prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021.

È sufficiente che dal comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, trattandosi di un giudizio prognostico (TAR Campania, n. 137 del 2021). L’affidabilità e la buona condotta si desumono da condotte comunque significative, con una valutazione complessiva dei dati idonea a desumerne il serio e non remoto pericolo di cattiva condotta e di abuso del titolo (Cons. Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019; TAR Calabria, n. 796 del 2018).

Su queste basi il compendio istruttorio resiste ai rilievi. Il diniego questorile e il rigetto prefettizio sono determinazioni ragionevoli e adeguatamente motivate, avuto riguardo alla condanna per spaccio e ai molteplici precedenti, accomunati dall’essere espressivi di un contegno violento su persone o cose. L’insieme degli elementi, valutati in ottica complessiva e non atomistica, rende coerente il giudizio prognostico. Non è dirimente che i procedimenti penali non siano esitati in condanne, stante l’assenza di necessità di una condanna definitiva ai fini del diniego. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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