Il pagamento parziale si imputa prima agli interessi e le somme risarcitorie (TAR Molise n. 194 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il debitore che abbia eseguito un pagamento solo parziale non può ritenersi adempiente. Il versamento va imputato anzitutto agli interessi, secondo il criterio legale dell’art. 1194 cod. civ., e solo per l’eccedenza al capitale. Le somme liquidate dal giudice del lavoro a titolo di risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine non costituiscono integrazione della retribuzione non percepita e non sono perciò assoggettabili a ritenuta contributiva. Il riferimento alle mensilità di retribuzione vale quale mero criterio di quantificazione del pregiudizio. Resta invece estranea al giudicato ogni pretesa di rimborso di trattenute previdenziali che il titolo non contempli.
Il Fatto
La lavoratrice aveva convenuto in giudizio l’azienda sanitaria regionale davanti al giudice del lavoro, chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto instaurato con successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello, in parziale accoglimento, condannava l’ente al pagamento di € 69.070,31 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, e di una somma pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine.
Passata la sentenza in giudicato, l’azienda versava € 61.535,39, al netto delle trattenute previdenziali. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento della somma residua, degli interessi e della rivalutazione, oltre al rimborso della ritenuta operata, e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo munito di attestazione di conformità. Richiama sul punto le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, che hanno reso non più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per le sentenze del giudice ordinario. Ribadisce poi che le sentenze di condanna del giudice ordinario rimaste ineseguite trovano attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 cod. proc. amm.
Nel merito, l’amministrazione non ha dimostrato l’integrale adempimento. Il pagamento del 27 novembre 2023 copre solo parte della sorte capitale e non tiene conto degli interessi, della rivalutazione e della somma risarcitoria. Il Collegio applica quindi il criterio di imputazione del pagamento, richiamando Cass. civ. Sez. II n. 13567 del 2024: in caso di versamento parziale l’importo si imputa prima agli interessi e non al capitale, con conseguenza automatica che non richiede specifica deduzione.
È invece disattesa la pretesa di aggiungere € 4.550,16 per l’illegittima ritenuta previdenziale. La domanda non trova base nel titolo: la sentenza ottemperanda ha recepito le conclusioni del C.T.U., che aveva calcolato le differenze retributive al lordo delle trattenute di legge, proprio per assicurare la ricostruzione della posizione contributiva. Il richiamo a un orientamento di legittimità è ritenuto inconferente, mancando una previsione specifica del giudice civile.
Diversa è la sorte della somma risarcitoria. Il Collegio esclude il prelievo contributivo perché l’erogazione non sostituisce la retribuzione, ma ripara un danno emergente. Il parametro delle cinque mensilità è solo criterio di quantificazione. Sul punto richiama Cons. Stato Sez. VI n. 2367 del 2021 e, per la tassazione delle indennità risarcitorie, Cass. Sez. V n. 12789 del 2003. Ordina pertanto all’azienda di eseguire il giudicato entro 60 giorni e nomina commissario ad acta il direttore della competente struttura amministrativa, senza compenso, per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Non ravvisa, allo stato, i presupposti per la somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1194 c.c. – Imputazione del pagamento agli interessi
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale