Silenzio della p.a. e sopravvenuta carenza di interesse con soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 248 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessata materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso. Se l’amministrazione conclude il procedimento ma il ricorrente contesta l’atto adottato, non si realizza quella satisfazione: viene meno solo l’interesse alla decisione sul silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. è ontologicamente distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’eventuale accoglimento non produrrebbe più utilità. All’amministrazione inerte le spese si impongono in applicazione del principio della soccombenza virtuale, commisurate alla durata dell’inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per accertare l’illegittimità del silenzio del Comune sulla domanda, più volte sollecitata, di liquidazione degli indennizzi per una concessione demaniale marittima provvisoria, nell’ambito di un procedimento ex art. 35 cod. nav. concernente la richiesta di sdemanializzazione di un’area demaniale marittima. Ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune non si è costituito. Si sono costituiti l’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Pochi giorni prima della decisione il ricorrente ha depositato la nota con cui il Comune ha concluso il procedimento di liquidazione, deducendo la cessata materia del contendere ma contestando l’illegittimità dell’atto adottato e insistendo per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha adottato l’atto conclusivo del procedimento sotteso al giudizio. Il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ma il Tribunale ritiene la fattispecie più correttamente riconducibile alla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo muove dall’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, richiamato nella sentenza del TAR Trento n. 204 del 18.12.2023 e nelle pronunce del Cons. Stato n. 2687 del 2018, n. 1135 del 2018, n. 383 del 2018, n. 2317 del 2015 e n. 3638 del 2017: la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo. La sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità, facendo venir meno la condizione dell’azione.

Nel caso concreto il ricorrente ha espressamente contestato l’illegittimità della decisione assunta, preannunciandone l’impugnazione in sede giudiziale. Non può quindi ritenersi che abbia ottenuto il bene della vita: è semplicemente venuto meno l’interesse alla decisione sul silenzio. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.

Il Collegio condanna comunque il Comune alla refusione delle spese in favore del ricorrente, in ragione del principio della soccombenza virtuale. Pesa il lungo tempo dell’inerzia: il procedimento era stato avviato nel 2012 e, oltre alla pubblicazione dell’avviso pubblico del 18 novembre 2019, non risultano ulteriori adempimenti. Le spese sono liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. Tra le altre parti, sostanzialmente estranee al procedimento, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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