Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 14515 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario, passate in giudicato, che riconoscano al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’Amministrazione, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è tenuta a dare esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore generale dell’Amministrazione resistente, che provvede in sostituzione dell’organo inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro una sentenza che ne aveva accertato il diritto a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, del beneficio economico della Carta elettronica del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori.
Il titolo esecutivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione, senza che questa procedesse all’adempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dalla legge, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza, accertata la rituale instaurazione del giudizio e la regolare notifica del titolo esecutivo, ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il giudice amministrativo ha quindi riconosciuto la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, attivando il rimedio dell’ottemperanza quale strumento per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Nel concedere all’Amministrazione un termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il Collegio ha nominato fin da ora il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso. Tale nomina è finalizzata a evitare che la perdurante inerzia dell’organo amministrativo possa vanificare il diritto riconosciuto in sede giurisdizionale.
Il Collegio ha ritenuto di non ravvisare, allo stato, i presupposti per la condanna al pagamento della penalità di mora, precisando che la stessa potrà essere eventualmente disposta in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
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Nota della Redazione
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