Revisione della patente per dubbio sull’idoneità alla guida (Cons. Stato n. 16 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida non costituisce sanzione amministrativa, ma provvedimento di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla sicurezza della circolazione stradale. L’amministrazione può disporla tutte le volte in cui il comportamento di guida del titolare ingeneri anche solo un dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica e psicofisica, non essendo necessaria la certezza del loro venir meno. Il richiamo all’art. 128, comma 1-ter, cod. strada rafforza la decisione fondata sul comma 1 della medesima norma, senza esaurirne i presupposti. Non è motivazione postuma quella del giudice che richiami precedenti violazioni già note all’amministrazione a supporto di una motivazione completa dell’atto. La natura cautelare della misura esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.

Il Fatto

L’appellante aveva causato un incidente stradale per mancato rispetto della segnaletica di arresto e precedenza, con lesioni gravi al conducente di un motociclo, giudicate guaribili in 50 giorni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio motorizzazione civile di Verona, aveva quindi disposto la revisione della patente ai sensi dell’art. 128, comma 1-ter, cod. strada, richiamando il comportamento di guida e la concreta situazione di pericolo per gli utenti della strada.

Il TAR Veneto, con sentenza n. 2696 del 15 novembre 2024, aveva respinto il ricorso. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo violazione del principio dispositivo, insufficienza della motivazione, errata interpretazione dell’art. 128 e difetto delle garanzie procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Quanto al primo motivo, l’ordinanza istruttoria non limitava l’amministrazione al solo deposito di una relazione: una lettura restrittiva comprimerebbe il principio dispositivo temperato che regola il processo amministrativo, non potendo il giudice coartare il diritto di difesa della parte. L’amministrazione si era costituita e il ricorrente aveva replicato con memorie, esercitando pienamente la propria difesa.

Nel merito, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: la revisione della patente è misura preventiva, non sanzione, volta a verificare la persistenza dell’idoneità psico-fisica e tecnica alla guida (Cons. Stato, V, n. 1807 del 2021; Cons. Stato, IV, n. 5682 del 2018; Cons. Stato, III, n. 3813 del 2011). È sufficiente un mero dubbio, non la certezza del difetto dei requisiti. Del resto, già in fase cautelare la Sezione aveva respinto la domanda, ravvisando una ponderazione discrezionale degli interessi (Cons. Stato, V, n. 6214 del 2024; Cons. Stato, I, n. 1108 del 2024).

Dalla motivazione dell’atto emerge che l’amministrazione ha valorizzato complessivamente la condotta di guida e la dinamica del sinistro. Il richiamo all’art. 128, comma 1-ter, cod. strada vale a rafforzare la decisione assunta in forza del comma 1, non a circoscriverne il fondamento. La censura sull’asserita motivazione postuma è infondata: il giudice di primo grado si è limitato a richiamare precedenti sanzioni e la precedente sospensione a ulteriore supporto di una motivazione già completa nell’atto gravato.

Quanto alle garanzie procedimentali, la natura cautelare della misura e l’assenza di dimostrazione di elementi trascurati dalla pubblica amministrazione escludono la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *