La crisi di finanza pubblica esclude la penalità di mora nell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 3386 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di ottemperanza al giudicato, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può trovare accoglimento quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.. Il giudice amministrativo riconosce l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo mediante pagamento delle somme liquidate e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta, scegliendolo tra i dirigenti della stessa Amministrazione, senza diritto a compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per il valore nominale di euro 1.500,00.
Il titolo, notificato all’Amministrazione, era passato in giudicato ed era decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996 senza che fosse stato dato corso al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale amministrativo di ordinare l’esecuzione delle somme e di condannare l’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del cod. proc. amm.: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e il termine di legge era decorso. Ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha poi nominato, per il caso di inutile scadenza del termine, il commissario ad acta attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, individuandolo nel Direttore Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Ha precisato che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto una serie di precedenti conformi di merito.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il rigetto della domanda di penalità di mora. Il Tribunale ha escluso l’accoglimento tenendo conto della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, qualificati come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., richiamando un proprio precedente conforme. La decisione sposta così sul piano dei fatti notori la valutazione che normalmente fonda l’applicazione della misura coercitiva, con l’effetto di sottrarre l’Amministrazione alla relativa condanna.
Infine, il Collegio ha regolato le spese di lite secondo soccombenza, liquidandole in favore del procuratore distrattario della parte ricorrente in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
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