Spese di lite ridotte per serialità ma mai sotto i minimi tabellari (Cons. Stato n. 1719 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può ridurre la liquidazione delle spese processuali in presenza di un contenzioso seriale, che costituisce indice di un minor impegno difensivo e rientra tra i parametri di proporzionalità del compenso. La discrezionalità nella quantificazione del compenso incontra tuttavia il limite dei minimi tabellari e il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La motivazione sulla liquidazione delle spese è dovuta solo quando il giudice si discosti dalla regola della soccombenza, mentre è censurabile la quantificazione che si ponga al di sotto dei valori tariffari, anche tenendo conto delle riduzioni consentite.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di euro 1.500,00 da utilizzare tramite la piattaforma dedicata per attività formative.

Non ottenuta l’esecuzione del giudicato, la stessa ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, che lo ha accolto assegnando al Ministero sessanta giorni per la costituzione della carta, ma ha liquidato le spese di lite in soli 500,00 euro. Avverso tale capo della sentenza è stato proposto appello, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’inderogabilità dei minimi tabellari a tutela del decoro professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale, ma incontra il limite di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).

Sul piano dei valori tabellari, la Sezione valorizza il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, che ha chiarito come le modifiche ai parametri mirassero a superare l’incertezza applicativa e a limitare la discrezionalità del giudice mediante soglie minime percentuali di riduzione non derogabili. È escluso che l’inderogabilità dei minimi contrasti con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 427 del 23 novembre 2017.

Su queste basi, la liquidazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Il Collegio precisa tuttavia che la motivazione della sentenza impugnata non è apodittica, riguardando un contenzioso oggettivamente non complesso e seriale.

La serialità, pur non figurando tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di minor impegno difensivo (Cons. Stato, Sez. VII, nn. 5201/2025 e 9291/2025). Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, secondo l’art. 2, comma 1, D.M. n. 55 del 2014.

In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata e le spese del primo grado sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del secondo grado, commisurate al solo valore delle spese di primo grado, sono liquidate in euro 300,00 secondo il principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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