Prove preselettive affidate a società esterna e par condicio nei concorsi (TAR Sardegna n. 195 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche l’amministrazione può affidare a una società specializzata la predisposizione della banca dati dei quesiti e la gestione della prova preselettiva, senza che ciò integri di per sé violazione della lex specialis o delle competenze della commissione giudicatrice, alla quale resta affidata la vigilanza sull’ordinato svolgimento della prova. La mancata pubblicazione preventiva dei quesiti non lede la par condicio competitorum quando la disciplina che la imponeva sia stata legittimamente rimossa prima della prova e tutti i concorrenti versino nella medesima condizione. Resta affidata alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta tra pubblicazione anticipata e studio esteso delle materie, entrambi criteri legittimi. Le doglianze fondate su mere enunciazioni, prive di allegazione e di prova, sono inammissibili o infondate.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla prova preselettiva di un concorso regionale per il reclutamento di quaranta dirigenti, indetto con determinazione del Direttore Generale del personale. Il bando prevedeva un’eventuale prova preselettiva e ammetteva alla prima prova scritta i primi duecento classificati, cioè il quintuplo dei posti. La Regione affidava a una società specializzata la predisposizione della banca dati e la gestione della prova, svoltasi il 19 luglio 2023 in due sessioni.
La ricorrente non conseguiva l’ammissione alle prove scritte e impugnava il bando, la nomina della commissione, l’affidamento alla società e gli atti di concorso, deducendo incompetenza, conflitto di interessi, mancata pubblicazione dei quesiti, illegittimità del ruolo della società affidataria, soglia di sbarramento, mancata contestualità delle sessioni e altri profili. Proponeva poi motivi aggiunti avverso gli atti successivi, tra cui l’ammissione con riserva alle prove scritte e la fissazione delle relative date.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla competenza del Direttore Generale, il Tribunale rileva che l’art. 55 della legge regionale n. 31/1998 attribuisce testualmente alla Direzione generale competente in materia di personale la nomina delle commissioni giudicatrici. Quanto al bando, l’art. 24, lettera b), della legge regionale n. 31/1998 consente al Direttore Generale di curare l’attuazione dei piani e dei programmi, affidando solo “di norma” la gestione ai direttori dei servizi: si tratta quindi di esercizio di un potere attuativo del piano del fabbisogno, non di un immotivato potere sostitutivo.
Sul conflitto di interessi e sull’obbligo di astensione, il Tribunale esclude ogni violazione. Le allegazioni sui rapporti di parentela sono mere enunciazioni prive di supporto probatorio. Dagli atti risulta che la Direttrice Generale ha comunicato l’avviso di conclusione delle indagini e che, autorizzata dal RPCT, si è astenuta dall’adozione degli atti successivi al bando, a partire dalla nomina della commissione.
Sulla mancata pubblicazione dei quesiti, il Collegio osserva che la delibera della Giunta regionale n. 24/10 del 13 luglio 2023 ha annullato in autotutela la precedente delibera n. 41/13, che imponeva la pubblicazione almeno cinquanta giorni prima. Sul piano formale, dunque, la prova non violava alcuna disposizione. Nel merito, tutti i concorrenti attesero invano la pubblicazione e sostennero la prova senza il preventivo studio della banca dati: la modifica non ha alterato la par condicio. Il Collegio richiama inoltre la direttiva ministeriale n. 3 del 2018, secondo cui la pubblicazione anticipata privilegia lo studio mnemonico, e conferma la legittimità della scelta opposta.
Quanto al ruolo della società esterna, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la preselezione è fase di mera ricognizione, priva di discrezionalità tecnica, e può essere gestita da soggetti esterni. La commissione ha sovrinteso al sorteggio delle batterie; la natura oggettiva della somministrazione e della correzione automatica giustifica l’affidamento. La soglia del quintuplo dei posti è coerente con l’esigenza di gestibilità del concorso. La mancata contestualità delle due sessioni è cedevole rispetto alle esigenze organizzative. Le censure dei motivi aggiunti sono dichiarate inammissibili perché tardive. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.