Inammissibile il ricorso avverso la comunicazione linguistica divenuta inefficace (TAR Trentino-Alto Adige n. 172 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle comunicazioni delle assicurazioni obbligatorie contenenti l’avviso di scadenza e l’invito al rinnovo deve essere garantito, ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 574/1988, l’uso congiunto delle lingue italiana e tedesca. L’eccezione di nullità linguistica, corredata del certificato di appartenenza al gruppo linguistico, deve essere proposta entro dieci giorni dalla conoscenza dell’atto. Il mancato rigetto esplicito dell’eccezione entro il termine di dieci giorni, ai sensi dell’art. 8, comma 8, D.P.R. n. 574/1988, determina l’inefficacia ex lege dell’atto. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso volto alla declaratoria di nullità, perché l’accoglimento non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una polizza R.C. auto per la propria motocicletta, stipulata con una compagnia assicurativa. La compagnia gli ha notificato per posta una comunicazione recante l’avviso di scadenza della polizza e l’invito a un rinnovo del contratto, redatta unicamente in lingua italiana. Il ricorrente ha chiesto all’assicurazione e al proprio agente, a mezzo PEC, la traduzione della comunicazione, allegando il certificato di appartenenza al gruppo linguistico.

Decorso inutilmente il termine di dieci giorni senza ottenere la traduzione né un formale rigetto dell’eccezione, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 574/1988 per la declaratoria di nullità della comunicazione. Si è costituito in giudizio l’agente assicurativo, medio tempore trasformato in società, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. La compagnia non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nelle comunicazioni relative ad assicurazioni obbligatorie recanti l’avviso di scadenza e l’invito al rinnovo, deve essere garantito l’uso congiunto delle lingue italiana e tedesca (cfr. T.R.G.A. Bolzano 6.8.2026, n. 160). Su questo presupposto il ricorrente ha formulato la propria doglianza.

La Corte ha però rilevato che il ricorrente ha proposto l’eccezione di nullità in modo tempestivo, entro dieci giorni dalla conoscenza della comunicazione, allegando il certificato di appartenenza linguistica. L’assicurazione, tuttavia, non ha respinto esplicitamente l’eccezione, preferendo rimanere inerte. Questo dato è risultato decisivo.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata del Tribunale secondo cui il presupposto di legge per l’ammissibilità del ricorso è costituito dal rigetto esplicito dell’eccezione di nullità (cfr. T.R.G.A. Bolzano 6 agosto 2026, n. 160; 4 marzo 2016, n. 86; 26 aprile 2016, n. 146; 17 luglio 2006, n. 307). L’inerzia dell’assicurazione è stata quindi qualificata come fattispecie produttiva di effetti propri.

Ha applicato al caso l’art. 8, comma 8, D.P.R. n. 574/1988, secondo cui il mancato rigetto dell’eccezione entro dieci giorni dalla conoscenza della stessa comporta l’inefficacia dell’atto. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la violazione di legge dedotta non sussiste più, perché la comunicazione è ex lege priva di ogni efficacia.

L’inammissibilità del ricorso deriva quindi dal difetto di utilità dell’accoglimento: la tutela richiesta non arrecherebbe al ricorrente alcun vantaggio concreto, essendo già sopravvenuto l’esito invalidante per effetto di legge. Il Collegio ha dichiarato assorbite le ulteriori eccezioni, compresa quella di difetto di legittimazione passiva, e non ha proceduto alla decisione sulle spese, non essendo state sostenute spese dalle parti costituite in proprio e non essendosi la compagnia costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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