Porto d’armi e cattive frequentazioni: la buona condotta vale come requisito autonomo (TAR Calabria n. 1736 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, il giudizio sull’affidabilità del richiedente costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o difetto di istruttoria. Il diniego può fondarsi non solo su condanne, ma anche su fatti e situazioni personali privi di rilevanza penale, dai quali emerga il pericolo di abuso del titolo. Le frequentazioni con soggetti controindicati, accertate mediante controlli circostanziati e non sporadici, integrano un elemento idoneo a dimostrare la mancanza del requisito di buona condotta richiesto dall’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931. L’onere motivazionale è assolto quando il provvedimento dia conto degli elementi concreti posti a base della valutazione di non affidabilità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Prefetto di Cosenza istanza per il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e per il porto di pistola a tassa ridotta. Dopo il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale, l’amministrazione ha respinto l’istanza rilevando l’assenza del requisito di buona condotta, desunta dalle frequentazioni dell’esponente con soggetti controindicati.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo violazione del R.D. n. 773/1931 ed eccesso di potere per vizio di istruttoria e insufficiente motivazione. Ha sostenuto che le persone frequentate erano indicate in modo generico e che la propria condotta era improntata al rispetto delle regole di convivenza civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dalla distinzione tra gli automatismi preclusivi e la valutazione discrezionale. L’art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931 e l’art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 prevedono ipotesi tassative di diniego obbligatorio; la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni. Il diniego si fonda invece sul diverso apprezzamento di affidabilità e buona condotta, riconducibile all’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 e all’art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2404 del 2017; n. 6812 del 2018), il TAR ha ribadito che l’autorizzazione alla detenzione delle armi ha carattere eccezionale: le esigenze di incolumità pubblica prevalgono e il porto d’armi può essere concesso solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. Il giudizio sulla prevedibilità dell’abuso è ampiamente discrezionale e può valorizzare fatti isolati ma significativi, anche non attinenti alla materia delle armi.
Il Collegio ha altresì richiamato il principio secondo cui la discrezionalità non sottrae l’operato dell’autorità ai canoni di coerenza e logica: un provvedimento apodittico, che desuma la non affidabilità da un procedimento penale estraneo al contesto delle armi, è illegittimo (TAR Piemonte, Sez. I, n. 1627 del 2015). Parimenti, per le guardie particolari giurate l’amministrazione deve motivare in relazione agli elementi concreti emersi dall’istruttoria, contemperando il danno da perdita della fonte di sostentamento (TAR Calabria, n. 466 del 2020; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1373 del 2014).
Applicando tali coordinate, il TAR ha ritenuto la motivazione del decreto adeguata. Le cattive frequentazioni risultavano accertate da controlli circostanziati e non sporadici: l’esponente era stato trovato in compagnia, anche in ore notturne, così da escludere l’occasionalità degli incontri, con soggetti gravati da precedenti penali per associazione di tipo mafioso, reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti. Ha assunto rilievo ostativo anche il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati legati al titolare da rapporto di frequentazione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 801 del 2023).
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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