Trasferimento fuori zona tabacchi e requisito popolazione/rivendite (TAR Calabria n. 1738 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, introdotto dall’art. 4, comma 1, legge n. 37/2019 nel novellare l’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, si applica ai trasferimenti c.d. fuori zona delle rivendite ordinarie di generi di monopolio. Esso sostituisce il criterio della redditività e opera in forza del principio del tempus regit actum, con immediata applicazione ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della novella. Non è necessario un previo adeguamento del D.M. n. 38/2013, stante la determinatezza dei requisiti di distanza e di popolazione fissati dalla fonte primaria. Il diniego dell’amministrazione che ne faccia applicazione è pertanto legittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una rivendita di tabacchi in un Comune calabrese, ha presentato nel gennaio 2020 istanza per il trasferimento fuori zona della rivendita presso altro locale dello stesso Comune, corredandola di perizia giurata attestante il rispetto della distanza minima di 250 metri dalle altre rivendite. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dapprima comunicato un preavviso di rigetto, osservando che nel Comune di destinazione era ampiamente superato il rapporto popolazione/rivendite, e ha poi respinto l’istanza con provvedimento del 17.11.2020.

Il diniego si fonda sulla lettura dell’art. 4, comma 1, legge n. 37/2019, che avrebbe sostituito il criterio della produttività minima con quello del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’applicazione arbitraria di una norma priva di disposizioni attuative e il contrasto con la ratio della novella, volta a rimuovere profili di disciplina interna non conformi al regime eurounitario. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio del tempus regit actum: la legittimità dell’atto amministrativo si accerta con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, poiché le norme di diritto pubblico trovano immediata applicazione anche nei procedimenti in corso. Richiama sul punto un precedente del Consiglio di Stato, secondo cui gli atti della pubblica amministrazione devono uniformarsi alle norme vigenti nel momento in cui sono posti in essere.

La questione riguarda la legittimità del diniego opposto a un’istanza presentata nel vigore del D.M. n. 38/2013. Il Tribunale ricostruisce la disciplina: ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale il trasferimento è “in zona” entro 600 metri dalla sede originaria e “fuori zona” oltre tale soglia. L’art. 24, comma 42, D.L. n. 98/2011, come novellato dalla legge n. 37/2019, ammette i trasferimenti solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione, richiamando il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti.

Il Collegio esamina il regime transitorio dell’art. 4, comma 4, legge n. 37/2019, che fa salvi gli effetti già prodotti dalla previgente disciplina. Ne ricava la demarcazione tra gli atti adottati prima dell’entrata in vigore della novella, i cui effetti restano salvi, e quelli successivi, che devono rispondere alla nuova disciplina. Il criterio del rapporto popolazione/rivendite trova applicazione in tutti i casi in cui il D.M. n. 38/2013 faceva rinvio alla redditività, poiché altrimenti emergerebbero profili di contrasto con l’ordinamento unionale.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il requisito della popolazione concorre, al pari di quello sostituito, a scongiurare il sovradimensionamento dei punti vendita in aree più attrattive e il sottodimensionamento di altre zone, evitando alterazioni nella rete di vendita. Il rispetto del rapporto deve essere osservato anche nel trasferimento fuori zona, che incide sull’offerta nella zona di destinazione in modo assimilabile all’apertura di una nuova rivendita. Le previsioni della legge n. 37/2019 trovano applicazione immediata, non richiedendo un previo adeguamento della disciplina di secondo grado.

Le censure sono pertanto disattese: nella fattispecie trova applicazione il criterio del rapporto popolazione/rivendite, in base al quale l’amministrazione ha legittimamente escluso i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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