Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 495 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., assicura l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva. Esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione meramente satisfattiva: l’entità della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Condizione dell’azione è il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dichiara l’inottemperanza e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

Un docente agisce davanti al TAR Lombardia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per l’anno scolastico 2023/2024, la somma di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

La sentenza era passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stata notificata. Poiché l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, il creditore propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la fondatezza della pretesa, sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo posto a fondamento del ricorso ha valore ed efficacia di giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice amministrativo precisa la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Da qui la conseguenza che i conteggi elaborati dal ricorrente non vincolano in modo definitivo l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Sul piano temporale, la Corte rileva che è ormai decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La norma riserva alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito da istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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