La normalizzazione dei criteri ex post vizia la valutazione concorsuale universitaria (TAR Sicilia n. 1747 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di chiamata dei professori universitari, la valutazione comparativa dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati negli atti preparatori, che devono trovare puntuale attuazione nella fase di valutazione. È illegittima l’introduzione, dopo la conoscenza dei nominativi, di un criterio di normalizzazione non contemplato dal regolamento, dalla lex specialis o dal verbale di fissazione dei criteri. Se i valori dei candidati non appaiono significativamente differenziati, la commissione deve dare esaurientemente conto della comparazione e dei suoi esiti. Il conflitto di interessi dei commissari non può essere predicato in via astratta e congetturale, ma deve essere accertato in concreto sulla base di prove specifiche. La valutazione di discrezionalità tecnica è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. All’esito della valutazione comparativa, la commissione ha individuato all’unanimità quale destinataria dell’eventuale chiamata la candidata controinteressata, poi nominata nei ruoli con deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
Il ricorrente ha impugnato i decreti rettorali di nomina della commissione, i verbali di individuazione dei criteri e di valutazione, la relazione finale e la delibera di chiamata. Ha dedotto la violazione delle regole sulla composizione della commissione, la presenza di conflitti di interesse tra i commissari e il mancato rispetto dei criteri predeterminati nella valutazione dell’attività didattica, della ricerca e delle pubblicazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali del ricorso. Ha osservato che l’art. 7 d.P.C.S. 22 dicembre 2016 consente l’autorizzazione ex post solo per gravi e giustificati motivi, che devono riguardare anche le ragioni per cui l’autorizzazione non è stata chiesta in via preventiva. Non essendo stata fornita tale prova, la parte eccedente i 70.000 caratteri non è stata esaminata.
Il primo motivo, relativo alla composizione della commissione, è stato dichiarato infondato. Dal verbale emerge che il Dipartimento ha dapprima approvato la lista dei sei nominativi da sorteggiare e solo successivamente ha indicato il membro interno, cosicché la ricostruzione del ricorrente risulta invertita. Quanto ai dedotti “incroci” tra commissari, il Collegio ha ritenuto che i rilievi riposino su argomentazioni congetturali, prive di supporto dimostrativo. Il conflitto di interessi, pur configurando una normativa di pericolo, non può essere accertato in via astratta ma richiede prove specifiche.
Il secondo motivo è stato invece accolto nei limiti precisati. Il Collegio ha ribadito che le valutazioni delle commissioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e della correttezza del procedimento applicativo. Ha richiamato il principio per cui i criteri devono essere predeterminati e ricevere puntuale attuazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 6524 del 2020).
Quanto all’attività didattica, la commissione ha applicato una normalizzazione legata alla diversa anzianità di ruolo, criterio non previsto da alcuna fonte. Tale operazione ha modificato, dopo la conoscenza dei nominativi, i criteri stabiliti in precedenza. Il Collegio ha inoltre rilevato il difetto di motivazione sugli esiti della comparazione: non sono stati illustrati i profili quantitativi e qualitativi, la continuità dell’attività didattica della controinteressata non è stata contestata e l’attività didattica integrativa del ricorrente è stata di fatto tralasciata.
Quanto alla ricerca scientifica, il giudizio è apparso parziale e in alcuni punti non ragionevole: non è trasparso il peso dei premi conseguiti dal ricorrente, la qualificazione come “risalente” dell’esperienza estera non è comprensibile rispetto a quella della controinteressata, e la valorizzazione di alcuni profili ha fatto perdere di vista la complessità dell’oggetto. I commissari, una volta fissati criteri e indicatori, devono giustificare con congrua motivazione la scelta finale. L’accoglimento su questi profili ha reso superfluo l’esame delle censure sulle pubblicazioni. Il Collegio ha quindi annullato gli atti impugnati, esclusi alcuni atti presupposti, disponendo una nuova valutazione da parte di una commissione in diversa composizione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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