Annullamento degli atti e rinnovo della valutazione davanti alla stessa Commissione (C.G.A.R.S. n. 335 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di una procedura concorsuale non impone, di per sé, il mutamento dei componenti della Commissione chiamata a rinnovare la valutazione. La garanzia di imparzialità discende dalla qualità di pubblici ufficiali dei commissari e dalla loro responsabilità, non da un principio generale di sostituzione automatica dell’organo che ha adottato gli atti annullati, salvo che sia accertata la illegittima composizione dell’organo. La Commissione deve inoltre attenersi ai criteri di valutazione prefissati, senza introdurre parametri ulteriori: il giudizio che, nel comparare i candidati, valorizzi la sola anzianità di ruolo per affermare l’assenza di differenze significative nell’attività didattica è manifestamente illogico e sindacabile dal giudice amministrativo.
Il Fatto
La vicenda riguarda una procedura per la chiamata di un professore di prima fascia, avviata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. L’odierna appellante, controinteressata in primo grado, è stata individuata quale destinataria dell’eventuale chiamata e immessa nel ruolo con decorrenza dall’1 ottobre 2023.
Il candidato non prescelto impugnava davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, gli atti della procedura, contestando sia la composizione della Commissione sia il giudizio valutativo. Il primo giudice respingeva il primo motivo e accoglieva parzialmente il secondo, ritenendo carente la motivazione in ordine alla valutazione dell’attività didattica e dell’attività di ricerca. Da qui l’appello principale della candidata chiamata e l’appello incidentale del candidato soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo l’appello incidentale, che censura la composizione dell’organo valutativo. La tesi è che la lista dei sorteggiabili sia stata formata su indicazione del decano del settore, divenuto poi membro designato, con conseguente conflitto d’interessi. Il motivo è infondato.
Dalla lettura del verbale del Consiglio di Dipartimento emerge un ordine cronologico opposto a quello sostenuto dall’appellante: l’organo collegiale ha dapprima approvato la lista dei sei nominativi da sottoporre a sorteggio e solo successivamente ha indicato il componente designato. La tesi della ratifica di un’indicazione preventiva resta sul piano delle supposizioni, priva di supporto probatorio.
Passando all’appello principale, il Collegio ritiene fondato il motivo sulla necessità di una nuova Commissione. Non è rinvenibile nell’ordinamento, salvo il diverso caso della violazione della normativa sulla formazione dell’organo, un principio generale per cui l’annullamento giurisdizionale degli atti imponga di mutare il titolare dell’organo chiamato alla loro rinnovazione. La sostituzione finirebbe anzi per confermare le censure sulla composizione già respinte dal primo giudice. Sul punto la sentenza va riformata.
È invece infondato il primo motivo, relativo al merito della valutazione. Il Collegio rileva una discrasia tra l’analitica valutazione dell’esperienza scientifica e il giudizio sull’attività didattica. La Commissione, pur avendo richiamato i parametri regolamentari, ha concluso affermando che, “considerata la diversa anzianità di ruolo”, non rilevava differenze significative tra i candidati. Tale giudizio introduce un criterio ulteriore rispetto a quelli prefissati ed è per ciò manifestamente illogico.
Confermata dunque la necessità della riedizione della valutazione, che potrà essere svolta dalla medesima Commissione, in applicazione del principio di diritto esposto. Le spese sono compensate in ragione del parziale accoglimento e della soccombenza dell’appellante incidentale.
Nota della Redazione
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