Sanatoria sopravvenuta e rinvio dell’udienza per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 859 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione, da parte del ricorrente, di un’istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica ai sensi dell’art. 16-bis della L.R. n. 23/1985 e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, successiva alla proposizione del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, integra una circostanza la cui definizione può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione. In tale evenienza, il giudice amministrativo, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve disporre il rinvio dell’udienza di trattazione del merito a una data successiva, tale da consentire la conclusione del procedimento amministrativo di sanatoria. L’ordinanza di rinvio non comporta alcuna statuizione sulle questioni di merito né sulle spese di lite, rimanendo impregiudicata ogni valutazione all’esito della definizione del procedimento di sanatoria e della conseguente eventuale cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Loiri Porto San Paolo ha ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi relativamente ad opere edilizie realizzate in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica. Il diniego paesaggistico era stato preceduto da una nota comunale e dal parere negativo della Soprintendenza, anch’essi gravati con espressa riserva di motivi aggiunti.

Il Comune e il Ministero della Cultura, tramite la Soprintendenza, si sono costituiti per resistere al ricorso. Con ordinanza cautelare dell’8 novembre 2024, il Collegio ha accolto l’istanza di sospensione. In vista dell’udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato documenti e memorie con cui hanno dato atto di aver presentato, in data 14 aprile 2026, una richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 16-bis della L.R. n. 23/1985 e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, aderendo in un’ottica deflattiva all’impostazione comunale contestata con il ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che, ai fini della decisione, sia necessario attendere l’esito del procedimento di sanatoria introdotto dai ricorrenti. La definizione di tale procedimento, infatti, può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, rendendo la controversia potenzialmente priva di oggetto.

La valutazione del giudice si fonda sulla considerazione che l’istanza di sanatoria, presentata dopo l’ordinanza di demolizione ma prima dell’udienza di merito, introduce un elemento di novità che incide sulla persistenza dell’interesse processuale. In particolare, l’eventuale accoglimento della domanda di sanatoria comporterebbe il superamento delle ragioni poste a base del provvedimento impugnato, con conseguente cessazione della materia del contendere; al contrario, l’eventuale rigetto non priverebbe il ricorrente della possibilità di coltivare il giudizio.

In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre il rinvio delle parti all’udienza pubblica del 17 febbraio 2027, termine ritenuto congruo per la definizione del procedimento amministrativo. La decisione assunta ha natura meramente ordinatoria e non implica alcuna anticipazione di giudizio nel merito delle questioni dedotte in giudizio.

L’ordinanza si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza la funzione deflattiva degli istituti di sanatoria e la necessità di evitare decisioni su un contenzioso che potrebbe essere superato da una determinazione amministrativa sopravvenuta, coerente con il principio di economia processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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