Payback dispositivi medici 2015-2018: legittimo il ripiano, giurisdizione ordinaria sul recupero regionale (TAR Lazio n. 696 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata, qualificabile come contributo solidaristico, che non viola l’art. 23 Cost. perché la disciplina legislativa contiene tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge: soggetti, oggetto, misura e procedura. Non sussiste violazione del principio di irretroattività né dell’affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, mentre l’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e il comma 9-bis introdotto nel 2022 hanno reso operative procedure già previste. Il meccanismo opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese, senza incidere sul contenuto dei singoli contratti né alterare l’esito delle gare, e non è incompatibile con la normativa euro-unitaria in materia di contratti pubblici e concorrenza. Sulla domanda di annullamento dei provvedimenti regionali applicativi, di natura vincolata e tecnico-contabile, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia al giudice ordinario.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6.7.2022, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e il decreto del 6.10.2022 con le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano. Ha impugnato altresì i due Accordi in sede di Conferenza Permanente del 7.11.2019 e del 28.9.2022, la circolare ministeriale n. 22413 del 29.7.2019 e, con particolare riguardo, la determinazione dirigenziale della Regione autonoma con cui sono stati individuati i fornitori e gli importi dovuti per il ripiano.

Si è costituita l’Amministrazione statale chiedendo il rigetto. La ricorrente non ha depositato memorie e ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione. All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha respinto il ricorso richiamando, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., quanto già statuito sulla medesima materia con i precedenti della stessa Sezione n. 8732/2025, 8733/2025, 8735/2025, 8736/2025 e 8737/2025 e n. 11542/2025 e 11550/2025. Su tale indirizzo, non appellato, si fonda il rigetto delle censure di illegittimità costituzionale.

La questione è stata esaminata dalla Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico e ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., ritenendo la misura ragionevole e proporzionata nel bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria. La stessa pronuncia ha escluso la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento: le imprese conoscevano il tetto di spesa dal 2015 e il comma 9-bis del 2022 ha solo reso operative procedure preesistenti. Tali argomentazioni valgono anche per le dedotte violazioni dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Le doglianze sulla natura retroattiva dei provvedimenti e sulle tempistiche sono infondate: il tetto nazionale del 4,4% era noto dal 2014 e la conferma per le Regioni nel 2019 non ha introdotto elementi imprevedibili. Il meccanismo era chiaro nei tratti essenziali sin dal 2015, sicché le imprese dovevano considerare l’alea dello sforamento. Quanto alla normativa europea, il payback non incide sui singoli contratti né altera l’esito delle gare, operando ab externo sul patrimonio in proporzione al fatturato realizzato con il SSN. Non emergono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Le censure di difetto di istruttoria e motivazione, riferite ai dati del modello CE (voce BA0210), alla mancata distinzione tra costi di beni e servizi e al calcolo al lordo dell’IVA, sono parimenti infondate: i decreti hanno individuato criteri uniformi e ragionevoli, l’onere di corretta contabilizzazione grava sulle imprese e il riferimento al lordo dell’IVA è coerente con il costo effettivo del SSN.

Sul provvedimento regionale il collegio ha invece rilevato che l’atto recepisce dati contabili e svolge operazioni meramente matematiche, senza margine di discrezionalità. Si tratta di attività vincolata e tecnico-contabile, da cui sorge un rapporto obbligatorio patrimoniale involgente un diritto soggettivo. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 28429/2022, 8188/2022 e 10089/2020, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla relativa domanda, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ex art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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