SCIA inarea con vincolo fluviale e paesaggistico: il diniego comunale è legittimo (TAR Sicilia n. 1748 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto fluviale, posto dall’art. 96, comma 1, lett. f), r.d. n. 523/1904, nessun intervento edilizio è legittimamente realizzabile, salva la sola determinazione locale del limite distanziale. Il diniego opposto dall’Amministrazione alla SCIA costituisce atto vincolato, con la conseguenza che non opera l’obbligo di valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis l. n. 241/1990. È irrilevante, in tale quadro, la disciplina dei termini dell’art. 19 e del potere di autotutela dell’art. 21-nonies, che presuppongono la configurabilità giuridica dell’intervento. L’onere di provare la regolare realizzazione del manufatto grava sul privato, e non si trasferisce sull’Amministrazione in difetto di elementi di prova qualificati.

Il Fatto

La ricorrente presentava al Comune una SCIA per opere di manutenzione della copertura di un manufatto, per la realizzazione di un servizio igienico e di una piccola cucina in sostituzione del focolare e per l’ammodernamento degli impianti. L’area tecnica comunale comunicava un preavviso di diniego e adottava poi il provvedimento finale di diniego, richiamando per relationem la relativa motivazione.

La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la natura non sanatoria della segnalazione, la violazione dei termini dell’art. 19 e dell’art. 21-nonies, il difetto di motivazione sulle osservazioni presentate dopo il preavviso e l’inesistenza dell’obbligo di titolo edilizio, per risalire l’immobile a epoca anteriore al 1967. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da due dati che qualifica come incontroversi: l’immobile è situato in fascia di rispetto fluviale e dentro la fascia di rispetto del vincolo paesaggistico, e risulta almeno in parte privo di titolo autorizzativo. Su queste premesse il diniego è esaminato nel suo nucleo sostanziale.

Quanto all’epoca di realizzazione, la consulenza di parte non offre nemmeno i minimi argomenti di prova richiesti dalla giurisprudenza per ribaltare l’onere della prova, che grava sul privato. La documentazione cartografica è giudicata di scarsa comprensibilità per l’assenza dei criteri di misurazione e per la scala di riproduzione. Il Collegio valorizza, in senso contrario alla ricorrente, l’affermazione del preavviso sulla planimetria allegata al titolo del 1975, che non riporta altri fabbricati, e quella sull’aerofotogrammetria del 1997: da qui la conclusione che il manufatto è abusivo, realizzato tra il 1976 e il 1997, e che non è ammessa una valutazione atomistica degli abusi succedutisi nel tempo.

Il passaggio centrale è però autonomo e assorbente. L’art. 96, comma 1, lett. f), r.d. n. 523/1904 configura un vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto fluviale: la disciplina locale può solo determinare il limite distanziale, senza derogare al divieto. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 5863 del 2 luglio 2024, che a sua volta cita Cass. civ. Sez. Un. n. 7644 del 2020 e n. 31022 del 2019. Nel caso concreto il PRG non prevede alcuna disciplina derogatoria e la difesa nulla deduce; si aggiunge il vincolo paesaggistico, di ampiezza maggiore.

Dal carattere assoluto del vincolo il TAR fa discendere la natura vincolata del provvedimento e, quindi, l’infondatezza dei restanti motivi. L’art. 10-bis l. n. 241/1990 non è richiesto nei procedimenti a contenuto vincolato, e comunque nessuna osservazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso. È richiamato l’art. 21-octies l. n. 241/1990 e la giurisprudenza amministrativa sul punto. La violazione dell’art. 19 e dell’art. 21-nonies resta esclusa perché i relativi istituti presuppongono la configurabilità giuridica dell’intervento, nella specie insussistente. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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