Ottemperanza e poteri del controinteressato: il pubblico interesse spetta solo al Comune (TAR Sicilia n. 1745 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il controinteressato non è legittimato a opporre il pubblico interesse all’esecuzione del giudicato: la cura degli interessi della comunità spetta esclusivamente all’ente intimato, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000. La realizzazione di opere pubbliche su area diversa non costituisce causa sopravvenuta ostativa all’esecuzione in forma specifica, quando il pregiudizio eventualmente derivante al terzo sia rimediabile con strumenti di diritto comune, segnatamente la costituzione coattiva di servitù di passaggio ex art. 1051 cod. civ.. Il mero atto istruttorio di impulso non integra adempimento dell’ordine di ripristino. I crediti risarcitori originati da fatti di gestione successivi al 31.12.2018 restano estranei alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Il Fatto

Con sentenza n. 3040 del 13.9.2024 il TAR Catania aveva ordinato al Comune di Randazzo di ripristinare lo stato dei luoghi di un terreno di proprietà delle ricorrenti e lo aveva condannato al risarcimento del danno e alla refusione delle spese. Il Comune non ha dato alcuna esecuzione. Una prima diffida del 31.10.2024 è rimasta priva di seguito; una nota dirigenziale del 9.1.2025 ha impartito disposizioni all’ufficio tecnico e rinviato il pagamento all’organo straordinario di liquidazione, pur riconoscendone la competenza limitata ai fatti di gestione anteriori al 31.12.2018. Un sopralluogo del 20.1.2025 non ha prodotto risultati.

Le ricorrenti hanno quindi promosso ricorso per ottemperanza, notificato il 31 gennaio 2025. Il Comune non si è costituito. Il controinteressato ha eccepito che i lavori di rifacimento degli argini del torrente avrebbero reso impossibile l’esecuzione in forma specifica, con eventuale conversione in risarcimento per equivalente ex art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., e ha invocato la necessità di preservare il pubblico interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto che la realizzazione degli argini mancanti impedisca il ripristino del terreno delle ricorrenti. L’intervento, pur necessario a rimediare alla illegittima ordinanza n. 1/2022 del Comune, determina conseguenze negative per il controinteressato — rendendo intercluso il suo fondo — ma non lo pregiudica in modo irrimediabile. Restano praticabili strumenti di diritto comune, in particolare la costituzione coattiva di una servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1051 cod. civ., già ritenuta astrattamente possibile dal Tribunale di Catania nella sentenza n. 3173 del 20/29.10.2003.

Il Tribunale stigmatizza poi l’invocazione del pubblico interesse da parte del controinteressato. Quelle valutazioni competono unicamente al Comune, in virtù del munus istituzionale di cura degli interessi e di promozione dello sviluppo della comunità ex art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000. Alla cura dei propri interessi personali il controinteressato avrebbe dovuto provvedere senza camuffarli dietro il manto del pubblico interesse.

In rito, il Collegio verifica che la sentenza da ottemperare è stata notificata al Comune il 13 settembre 2024: al momento della proposizione del ricorso erano trascorsi 140 giorni, quindi superato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Dal NSIGA non risultano impugnazioni, sicché la sentenza integra gli estremi del provvedimento esperibile ex art. 112, secondo comma, lettera b), cod. proc. amm.

Nel merito, la nota dirigenziale del 9.1.2025 è un mero atto istruttorio di impulso, non una concretamente intrapresa attività di ripristino: la prospettazione attorea è fondata e, per tale ragione, manca l’interesse a ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento della nota stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. Quanto ai crediti risarcitori, essi originano da fatti di gestione del 2022 e restano estranei al dissesto dichiarato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.5.2019, che blocca le competenze dell’organo straordinario di liquidazione ai soli crediti anteriori al 31.12.2018.

Il Collegio ordina al Sindaco di adempiere entro 60 giorni, nomina sin d’ora il Segretario Generale quale commissario ad acta per l’inerzia successiva e nega le misure ex art. 114, quarto comma, lettera e), cod. proc. amm., ravvisando in tale intervento sostitutivo una ragione ostativa. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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