Foglio di via obbligatorio: nessun avviso di avvio né colloquio preventivo (TAR Toscana n. 1762 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, perché si caratterizza per la funzione cautelare e per l’urgenza in re ipsa, essendo diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza. La misura non prevede alcuna forma di colloquio preventivo: l’avviso sui sospetti a carico e l’invito a mantenere condotta conforme alla legge attengono all’avviso orale ex art. 3 del medesimo d.lgs. n. 159/2011 e agli altri provvedimenti monitori, non al foglio di via. La prognosi di pericolosità che giustifica l’irrogazione integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per abnormità dell’iter logico, incongruenza, irragionevolezza della motivazione e travisamento della realtà fattuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Questore di Prato gli ha imposto di non fare ritorno nel Comune di Prato per la durata di due anni dalla notifica, adottando nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio. Il provvedimento richiamava un precedente avviso orale e tre arresti nel medesimo Comune per detenzione di sostanze stupefacenti, oltre all’assenza di comprovata attività lavorativa idonea a giustificare la presenza sul territorio.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e dell’art. 4 della legge n. 1423/1956, per non aver la Questura disposto il colloquio con cui il Questore avrebbe dovuto avvisarlo dei sospetti a suo carico. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 24/2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge entrambi i motivi. Sul primo, la Questura aveva precisato nel provvedimento impugnato l’esistenza di ragioni di urgenza che consentivano di prescindere dalla comunicazione preventiva. A sostegno richiama un orientamento consolidato secondo cui la comunicazione di avvio non è richiesta per l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, provvedimento caratterizzato dalla funzione cautelare e dall’urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza (TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 857 del 2020; TRGA Bolzano n. 249 del 2018; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1185 del 2018).
Nel merito il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti della misura: il ricorrente era destinatario di un precedente avviso orale ed era stato tratto in arresto per tre volte nel Comune di Prato, trovato in possesso di un numero considerevole di sostanze stupefacenti. L’Amministrazione aveva inoltre accertato che egli non svolgeva alcuna comprovata attività lavorativa idonea a giustificarne la presenza.
La prognosi di pericolosità integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (Cons. Stato, sez. IV, n. 2931 del 2002; Cons. Stato, sez. VI, n. 909 del 2007; TAR Campania, Napoli, n. 7278 del 2006; TAR Campania, Napoli, n. 4176 del 2008).
Quanto al secondo motivo, è dirimente constatare che il foglio di via obbligatorio ex art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 non prevede alcuna forma di colloquio preventivo, a differenza dei provvedimenti monitori quali gli ammonimenti del Questore e gli avvisi orali. Il richiamo all’avviso sull’esistenza di sospetti e all’invito a mantenere condotta conforme alla legge attiene all’avviso orale ex art. 3 del medesimo d.lgs. n. 159/2011, non alla misura in discussione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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