Proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in contrasto con il diritto UE (TAR Sicilia n. 1954 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le norme legislative nazionali e regionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la moratoria legata all’emergenza epidemiologica, contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. L’effetto di proroga è tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto, senza che assumano rilievo i poteri di autotutela decisoria, la presenza di un atto dichiarativo dell’effetto legale o l’esistenza di un giudicato. In un rapporto di durata il giudicato resta esposto alle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto. La natura vincolata della valutazione rende irrilevanti i vizi delle garanzie partecipative ai sensi dell’art. 21 octies, legge n. 241/1990. La disapplicazione della norma interna spetta anche all’amministrazione, al pari del giudice nazionale.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima per un’area a servizio di un porto turistico nel Comune di Catania. Nel giugno 2020 presentava istanza di estensione della validità della concessione fino al 2033, ai sensi della legge regionale n. 24/2019. L’amministrazione regionale accoglieva la richiesta con decreto dirigenziale del luglio 2021, estendendo l’efficacia della concessione al 31.12.2033.
Con successiva nota dell’1.03.2022 la Struttura Territoriale dell’Ambiente comunicava che la concessione continuava ad avere efficacia solo fino al 31.12.2023, richiamando le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 e l’inapplicabilità delle norme sulla proroga al 2033. Le controdeduzioni della società restavano senza riscontro. La società impugnava così la nota davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche l’indennizzo e dolendosi dell’assenza dei presupposti di autotutela, della contraddittorietà rispetto al decreto di proroga e della violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, per la loro connessione, e dichiara di uniformarsi ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021. Le norme che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con il diritto eurounitario e non vanno applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione, come confermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 2679 del 2024.
Legittimamente, dunque, l’amministrazione ha affermato l’inapplicabilità delle norme sulla proroga al 2033 e l’inefficacia degli atti adottati in violazione delle disposizioni comunitarie. La ricorrente non poteva beneficiare di una proroga inapplicabile, perché in contrasto con il diritto dell’Unione: come precisato dalla Adunanza Plenaria n. 17/2021, l’effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto. Il Collegio richiama il principio per cui deve escludersi un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo ai concessionari, non venendo in rilievo i poteri di autotutela della pubblica amministrazione, perché l’effetto è direttamente disposto dalla legge e la sua non applicazione travolge gli effetti prodotti sulle concessioni già rilasciate.
La Corte richiama anche la sentenza della Corte di giustizia UE, III, del 20 aprile 2023, n. 348, relativa alla causa C-348/22, che ha ribadito l’obbligo delle amministrazioni di applicare le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise della direttiva e di disapprovare le norme nazionali non conformi. Ne deriva l’infondatezza dei primi tre motivi, anche perché il principio della primazia del diritto dell’Unione non riserva il potere di disapplicazione al solo giudice.
Quanto al richiamo della ricorrente alla Cass. Sez. Un. n. 32559 del 23 novembre 2023, il Collegio ne esclude ogni incidenza: quella pronuncia ha rilevato il diniego di giurisdizione limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità degli interventi nel giudizio davanti alla Plenaria, senza affrontare il tema della compatibilità unionale della proroga automatica, stante l’assorbimento dei relativi motivi. Restano quindi fermi i principi dell’Adunanza Plenaria, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 11200 del 2023 e da TAR Lazio, Roma, n. 19051 del 2023.
Infine, il Collegio rigetta il quarto e il quinto motivo sulla violazione delle garanzie partecipative. La natura vincolata delle valutazioni rende applicabile l’art. 21 octies, legge n. 241/1990: il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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