Ordine di demolizione su area demaniale: atto vincolato e nessun affidamento (C.G.A.R.S. n. 176 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati antagonisti. Su area demaniale, l’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 configura un potere di rimozione di carattere vincolato, rispetto al quale non assume rilevanza l’epoca di realizzazione dei manufatti. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. La natura pertinenziale e la ridotta volumetria dell’opera non escludono il potere-dovere di demolizione quando l’abuso insiste su suolo pubblico.

Il Fatto

Il proprietario di un fabbricato, cui accede un cortiletto asseritamente sdemanializzato, impugna dinanzi al TAR Sicilia – Catania l’ordinanza comunale che ingiunge la demolizione di due corpi tecnici realizzati senza titolo edilizio su area demaniale. Il ricorrente deduce l’errore nel presupposto, sostenendo la natura privata dell’area e la pendenza del giudizio civile sul punto, e il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione di un manufatto risalente a oltre trent’anni.

Il giudizio civile si conclude con la conferma della presunzione di demanialità dell’area. Il TAR respinge il ricorso. L’appellante propone un unico motivo di gravame, incentrato sull’omessa motivazione e sulla mancata considerazione dell’uso privato ultratrentennale, della natura pertinenziale e della ridotta volumetria dei manufatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, attesa la sua integrale infondatezza nel merito. Il thema decidendum si concentra sul secondo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello: la pretesa necessità di una motivazione sulla persistenza dell’interesse pubblico alla demolizione.

La censura è respinta. Richiamando un indirizzo consolidato, anche del C.G.A.R.S., la decisione ribadisce che l’ordine di demolizione, in quanto provvedimento sanzionatorio a contenuto vincolato, non solo non richiede l’esplicitazione di una motivazione sul punto, ma neppure necessita di una valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né di una comparazione con gli interessi privati sacrificati. Il Collegio cita, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 8310 del 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 7969 del 2024.

Quanto alla dedotta realizzazione del manufatto da tempo immemore e alla sua natura pertinenziale con volumetria inferiore al 20% della costruzione principale, l’appellante omette di considerare che si tratta di abuso edilizio realizzato su area demaniale, come accertato dalla Corte d’Appello di Catania n. 1199/2021. Trova quindi applicazione l’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, che impone la demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati da privati su area demaniale, a prescindere dalla presenza o difformità del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività.

La Corte valorizza l’interpretazione rigorosa della norma: l’abuso commesso ai danni del suolo pubblico è più grave di quello realizzato su suolo privato. Il potere di rimozione è vincolato e non consente approfondimenti circa l’epoca di realizzazione. Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 9786 del 2024 e Cons. Stato, sez. III, n. 8818 del 2024, il Collegio esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito permanente.

Ne consegue la piena legittimità del provvedimento di demolizione. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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