Insegne commerciali extraurbane: aderenza e parallelismo sono requisiti alternativi (TAR Lazio n. 177 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 48, comma 1, del regolamento di attuazione del codice della strada va interpretato nel senso che, fuori dai centri abitati, i requisiti dell’aderenza ai fabbricati e del parallelismo al senso di marcia sono tra loro alternativi, e non complementari. È dunque sufficiente che ricorra uno solo dei due per legittimare l’installazione di un’insegna di esercizio di superficie fino a 20 mq, in deroga al limite generale di 6 mq. L’interpretazione logico-letterale della disposizione, non ambigua, prevale su letture restrittive fondate sul preteso carattere eccezionale della norma. Il diniego che si limiti a contestare l’aderenza senza valutare il parallelismo è affetto da vizio di motivazione e di presupposto, non sanabile in sede processuale mediante integrazione postuma.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un esercizio commerciale all’interno di un centro commerciale in zona extraurbana. Presenta all’ANAS istanza di autorizzazione per installare un’insegna di esercizio di 16 mq sulla parete del fabbricato, in corrispondenza dell’ingresso principale.
L’ANAS respinge l’istanza, sul rilievo che l’insegna, posta in sopraelevazione, si estende oltre il limite di gronda o di calpestio della copertura e non può quindi dirsi aderente ai sensi dell’art. 48, comma 1, del reg. att. cod. str. La società impugna il diniego e il preavviso di rigetto davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la carenza di presupposto e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida. Richiama il tenore letterale dell’art. 48, comma 1: fuori dai centri abitati le insegne non possono superare i 6 mq, salvo quelle poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere i 20 mq.
La congiunzione disgiuntiva impone di leggere i due requisiti come alternativi. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il primato dell’interpretazione testuale è principio pacifico e gli altri canoni ermeneutici rilevano solo in caso di ambiguità (Cons. St., IV, n. 6129/2017; CGARS n. 648/2023). Nel dettato della norma non ravvisa profili di ambiguità.
A conferma soccorre l’argomento funzionale: le insegne di esercizio individuano l’azienda nella sua dislocazione fisica e non pubblicizzano l’attività produttiva (Cons. St., VI, n. 3782/2007). Se collocate parallelamente al senso di marcia, anche senza aderenza, non interferiscono con la visuale degli utenti. Nella specie l’insegna è a circa 140 metri dalla strada e installata sulla parete, non su un isolato traliccio.
Il diniego si è fondato esclusivamente sull’assenza di aderenza, senza valutare il parallelismo, requisito di per sé sufficiente. La nota del MIT del 16 giugno 2023 richiamata dall’ANAS non è conferente, perché tace sul punto. Il Collegio esclude poi che la difesa dell’ANAS possa integrare in giudizio la motivazione, che costituisce contenuto insopprimibile del provvedimento e deve precederlo, non seguirlo (Cons. St., IV, n. 5592/2023).
L’eccezionalità della norma non autorizza letture parziali o riduttive, perché è proprio la lettera a sancire l’alternatività. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato; il primo motivo resta assorbito. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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