Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso con spese compensate (TAR Toscana n. 176 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente e non contestata dalle controparti, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il giudice amministrativo rileva la cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto e congruo rispetto all’interesse azionato. Quando le parti concordano sulla compensazione delle spese di lite, il Collegio recepisce l’accordo e non applica il criterio della soccombenza. Il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, c.p.a. consente la declaratoria senza esame del merito. La decisione resta sul piano processuale e non implica alcun accertamento sulla legittimità degli atti impugnati.
Il Fatto
La ricorrente impugnava gli atti di una gara indetta per l’affidamento, mediante project financing ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, della concessione per l’apertura e la gestione di una sede farmaceutica comunale, con diritto di prelazione del promotore.
Con successivi motivi aggiunti la società contestava i provvedimenti di aggiudicazione e il diniego di rimessione in termini per la presentazione dell’offerta, nonché, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., il silenzio formatosi su un’istanza di accesso. Si costituivano la Provincia, il Comune e la società aggiudicataria. In data 23 dicembre 2024 la ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, accompagnata dall’accordo con le controparti sulla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte ricorrente e la qualifica come rinuncia implicita alla decisione sul merito. La sopravvenuta caduta dell’interesse, per fatto volontario e non contestato, priva il ricorso del requisito dell’attualità.
Il giudice richiama il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, c.p.a. La prima disposizione consente di dichiarare l’improcedibilità quando, per sopravvenuti motivi, il ricorso diviene inidoneo a conseguire l’utilità richiesta. La seconda consente di dare atto della compensazione delle spese concordata tra le parti.
Il percorso argomentativo è essenziale: accertata la cessazione dell’interesse, il Tribunale non esamina i motivi e si limita alla declaratoria processuale. L’accordo sulle spese esclude l’applicazione del criterio della soccombenza e giustifica la compensazione integrale.
La decisione chiude il giudizio senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti di gara. La formula assorbe ogni ulteriore questione, comprese quelle relative all’accesso e al funzionamento della piattaforma di gara.
Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti, con spese compensate, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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