Rinuncia al ricorso tardiva e improcedibilità con soccombenza virtuale (TAR Toscana n. 175 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso notificata alla controparte meno di dieci giorni prima dell’udienza pubblica non integra i presupposti della rinuncia rituale di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a. e comporta, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo, anche in caso di improcedibilità, esamina il merito secondo il criterio della soccombenza virtuale ai soli fini della liquidazione delle spese. In materia disciplinare, il termine di centoventi giorni per la contestazione dell’addebito previsto dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449/1992 decorre dalla conoscenza effettiva della sentenza penale irrevocabile da parte dell’Amministrazione, e non dalla sua pubblicazione. La discrezionalità dell’Amministrazione nella graduazione della sanzione è sindacabile solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza o sproporzione.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio presso un istituto penitenziario, è stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere abbandonato il posto di servizio per consumare un pasto nella sala colloqui e per avere consentito a due colleghi a lui sottoposti di fare altrettanto. Al termine del procedimento il Ministero della Giustizia ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della deplorazione.

Il dipendente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo la tardività della contestazione rispetto al fatto e alla definizione del procedimento penale, la violazione dei termini di svolgimento del procedimento, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la sproporzione della sanzione. Nel corso del giudizio, con atto notificato il 6 gennaio 2025 e depositato il giorno seguente, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la notifica dell’atto di rinuncia è intervenuta tre giorni prima dell’udienza pubblica del 9 gennaio 2025. Non risultano quindi integrati i presupposti della rinuncia rituale previsti dall’art. 84, comma 3, c.p.a., che impone la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, desumibile dal comportamento processuale della parte.

Il giudice esamina comunque il merito ai fini della soccombenza virtuale, necessaria per la liquidazione delle spese, e lo ritiene infondato. Sul primo profilo richiama l’art. 9 del d.lgs. n. 449/1992, secondo cui, in caso di contemporaneo procedimento disciplinare e penale per gli stessi fatti, quello disciplinare resta sospeso fino alla definizione del giudizio penale con sentenza irrevocabile: la sospensione è dunque stata legittima.

Sul secondo profilo, relativo al termine di centoventi giorni per la contestazione, il TAR aderisce all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 10738 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 6828 del 2020), condiviso dalla Corte cost. n. 51 del 2014: il termine decorre dalla conoscenza effettiva della sentenza da parte dell’Amministrazione, ossia dall’acquisizione di copia della sentenza irrevocabile, avvenuta solo il 22 maggio 2020 su sollecitazione dell’Amministrazione stessa. La contestazione del 18 giugno 2020 è quindi tempestiva.

Quanto al terzo profilo, il Collegio esclude che dopo la contestazione sia decorso il termine di novanta giorni di cui all’art. 120, comma 1, del d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 24 del d.lgs. n. 449/1992: il procedimento non si è dunque estinto.

Infine, sul versante della sanzione, il TAR ricorda l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella graduazione della misura afflittiva, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. II, n. 4858 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 1580 del 2020). La valutazione della gravità dei fatti risulta ragionevole e la deplorazione non manifestamente sproporzionata. Le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente virtuale, liquidate in duemila euro oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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