Ottemperanza al giudicato e divieto di contestare il dies a quo risarcitorio (Cons. Stato n. 2583 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudicato copre il dedotto e il deducibile e non consente di rimettere in discussione le statuizioni della sentenza da eseguire, ivi compresa l’individuazione del dies a quo del risarcimento, questione che apparteneva al giudizio di cognizione. La doglianza sul punto è pertanto inammissibile. Il giudice dell’esecuzione verifica invece l’esatto adempimento dell’ordine contenuto nella sentenza: l’amministrazione deve dare esecuzione alla ricostruzione previdenziale e contributiva espressamente riconosciuta e indicare analiticamente, nel prospetto dei conteggi, la quota imputata a capitale, quella a interessi e quella a rivalutazione. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. giustifica la parametrizzazione al minimo della parte variabile della retribuzione in assenza di effettiva prestazione lavorativa.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Sezione n. 2293 del 2025, che in parziale riforma della pronuncia del TAR Lazio aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrispondere il risarcimento pari al 70% della retribuzione fissa dalla data della nomina, oltre interessi e rivalutazione, e a provvedere alla ricostruzione contributiva e previdenziale o alla corresponsione dell’equivalente economico. Il Ministero era stato onerato di formulare una proposta risarcitoria entro novanta giorni.

Decorso inutilmente il termine, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. In corso di giudizio l’amministrazione ha formulato una proposta di € 43.000,00, comprensiva di rivalutazione e interessi. La ricorrente ha contestato la decorrenza del calcolo e il quantum, lamentando il mancato riferimento al dato previdenziale, la parametrizzazione al minimo della parte variabile e l’assenza della ripartizione tra capitale, interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara inammissibile la censura sull’erroneità del dies a quo. La sentenza da eseguire ha individuato la data virtuale di immissione in servizio in quella del concorrente che precede in graduatoria, senza distinzioni legate a eventuali rinunce. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: la questione avrebbe dovuto essere oggetto di esame in sede cognitoria e non può essere riaperta in ottemperanza.

È invece fondata la doglianza sul profilo previdenziale. La ricostruzione contributiva era stata espressamente riconosciuta dal giudice di prime cure e il Ministero non vi ha dato seguito: l’amministrazione competente dovrà provvedere.

Non è fondata la censura sulla parte variabile calcolata al minimo. Richiamando il ragionamento della sentenza ottemperanda, la Sezione rileva che in ipotesi di ritardata costituzione del rapporto l’interessato non ha svolto alcuna prestazione in favore dell’amministrazione, circostanza che giustifica una significativa percentuale di abbattimento ex art. 1226 c.c. In assenza di effettiva prestazione, la parametrizzazione al minimo della voce variabile risponde a equità. Resta fermo che il danno va liquidato secondo equità, a norma degli artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura del 70% della retribuzione fissa.

È invece necessario che il prospetto dei conteggi indichi con precisione quale quota sia imputata a sorte capitale, quale a interessi e quale a rivalutazione. L’obbligazione risarcitoria ha natura di debito di valore: la somma va ragguagliata agli indici Istat ai valori correnti alla data della liquidazione, con interessi legali dalla decorrenza economica, computati non sull’intera somma rivalutata ma su quella originaria rivalutata anno per anno.

Il ricorso è quindi accolto in parte, con assegnazione al Ministero di un termine di 60 giorni per l’integrale esecuzione, sia quanto alla ricostruzione previdenziale sia quanto ai conteggi analitici. La Sezione si riserva la nomina di un commissario ad acta e respinge allo stato la domanda di penalità di mora, non essendo l’amministrazione rimasta inerte. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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