Interesse ad agire e occupazione suolo pubblico: irrilevante allungamento percorso pedonale (TAR Calabria n. 1798 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento avverso una concessione di occupazione di suolo pubblico, l’interesse ad agire del titolare di un esercizio commerciale vicino non si identifica con la mera aspirazione a un percorso pedonale più comodo. Non sussiste interesse quando la pedana non impedisce né ostacola l’accesso al locale, ma si limita a rendere necessaria una deviazione di pochi metri, trascurabile per lunghezza e tempi; il relativo pregiudizio integra un mero fastidio, privo di consistenza economica o giuridica apprezzabile. L’accertamento dell’insussistenza dell’ostruzione può fondarsi sulla documentazione fotografica, senza necessità di verificazione tecnica, quando il dato è agevolmente e visivamente evincibile. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un bar gelateria, impugna la concessione n. 19 del 28 marzo 2025 con cui il Comune ha assentito alla controinteressata l’occupazione permanente di un’area pubblica antistante la propria sede, per la posa di pedana, tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere, valida per l’anno 2025. Il locale della ricorrente si trova al di là della pedana; l’accesso a un locale adibito a laboratorio e deposito avverrebbe attraversando la piazza.

Con tre motivi la ricorrente deduce la violazione del Regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico — interferenza con gli attraversamenti pedonali, superamento dell’altezza massima, assenza di rampa per disabili, compressione dello spazio della fontana storica — e l’eccesso di potere per carenza di presupposti e di istruttoria. Il Comune e la controinteressata eccepiscono anzitutto la carenza di interesse e l’inammissibilità per mancata impugnazione delle concessioni pregresse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di carenza di interesse e la ritiene fondata. L’interesse era stato circoscritto, nel ricorso, all’asserita ostruzione del passaggio diretto al locale adibito a laboratorio e rivendita. La documentazione fotografica prodotta dalle parti dimostra però che tale ostruzione non sussiste: l’ingresso non è impedito, ma il transito avviene con una deviazione rispetto alla linea retta.

La ricorrente ha poi ridefinito l’interesse in udienza, individuandolo nell’ostacolo all’attraversamento pedonale in sé, in violazione delle norme del Regolamento comunale richiamate nei primi due motivi. Anche questa prospettazione è respinta. Il Collegio limita lo scrutinio all’attraversamento che incide sulla sfera della ricorrente e prescinde dalla qualificazione del locale, che la stessa legale rappresentante ha descritto come deposito a servizio del bar.

Il punto decisivo è che l’attraversamento non risulta né impedito né ostacolato, ma solo allungato di pochi metri, in misura trascurabile per lunghezza e tempi. Il Collegio esclude la necessità di un accertamento tecnico, perché il dato è agevolmente e visivamente evincibile dalle fotografie e dagli screenshot prodotti. Non è quindi configurabile alcun pregiudizio concreto alla posizione della ricorrente.

Il Tribunale nega altresì che possa essere fatto valere un interesse a un attraversamento più comodo, in linea retta: si tratterebbe di un interesse meramente strumentale, un pregiudizio di mero fastidio privo di consistenza economica o giuridica. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con assorbimento delle restanti eccezioni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro per ciascuna delle parti intimate, con distrazione in favore del procuratore della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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