Ordine di demolizione senza motivazione su titoli edilizi e istruttoria (TAR Calabria n. 1799 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione che individua una pluralità di opere e ne afferma in via meramente generica l’abusività è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione ove non chiarisca se l’abusività derivi da assenza di titolo, da difformità rispetto ad esso ovvero da vincoli di inedificabilità. Il vizio si configura altresì quando l’amministrazione ometta di esaminare i permessi di costruire rilasciati in ogni tempo per i medesimi manufatti, ovvero qualifichi come abusive opere in realtà riconducibili alla edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 380/2001. Le rettifiche e integrazioni rese dall’ente in corso di giudizio mediante relazioni tecniche, e non attraverso provvedimenti in autotutela, confermano il vizio e travolgono l’atto nella sua interezza. Resta salva la riedizione del potere con un nuovo provvedimento congruamente motivato.

Il Fatto

Il Comune di Diamante ha emesso l’ordinanza di demolizione n. 19/2024, con la quale ha ingiunto alla società ricorrente la rimozione di una serie di manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto descrive due strutture coperte adibite a sala ristorante, un manufatto usato come spogliatoio, un locale ad officina e attrezzeria, tre tettoie, muretti di recinzione, aiuole e camminamenti.

La società ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Calabria, deducendo un unico motivo di difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti. La ricorrente ha sostenuto che le opere erano autorizzate da quattro permessi di costruire e che l’ordinanza non chiariva la ragione dell’asserita abusività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il motivo. La documentazione versata in giudizio dimostra che il Comune non ha correttamente valutato i titoli autorizzatori esistenti e che almeno parte delle opere contestate non è abusiva. Già la prima relazione comunale chiariva che l’ordinanza non aveva tenuto conto, per mero errore, del permesso di costruire n. 10/2012, riferito a una delle sale ristorante.

La seconda relazione, depositata in corso di causa, ha poi precisato che il locale adibito a officina e attrezzeria è oggetto di un permesso di costruire e che aiuole e camminamenti rientrano nella edilizia libera ex art. 6 d.lgs. n. 380/2001.

Queste rettifiche, rese mediante relazioni tecniche e non con provvedimenti in autotutela, evidenziano il difetto di istruttoria e minano l’ordinanza nella sua interezza. Il provvedimento ha elencato le opere e ne ha affermato in via generica l’abusività, senza circostanziare se questa riguardasse l’assenza di titoli, la loro difformità o la sussistenza di vincoli di inedificabilità.

Per alcune opere è stato poi riconosciuto che nessuna abusività sussisteva, o perché autorizzate da titoli non esaminati, o perché riconducibili alla edilizia libera. Tale constatazione è sufficiente a ritenere il provvedimento viziato sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione e ad annullarlo integralmente.

Il Collegio precisa che resta salva la possibilità per il Comune, in sede di riedizione del potere, di emanare un nuovo provvedimento congruamente motivato che tenga conto dei titoli rilasciati in ogni tempo alla società. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’ente alle spese, liquidate in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *