Tariffa sociosanitaria comprensiva di IVA e margini di scelta regionale (Cons. Stato n. 1801 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La previsione, contenuta nello schema di accordo contrattuale per l’accreditamento delle strutture sociosanitarie, secondo cui il corrispettivo sanitario e la quota sociale sono da intendersi comprensivi di IVA non costituisce esercizio di potestà impositiva, ma scelta di programmazione sanitaria e di contenimento della spesa pubblica. Il principio di onnicomprensività della tariffa impone che l’importo fissato dalla Regione indichi il valore massimo che l’ente pubblico si impegna a corrispondere per l’acquisto della prestazione, includendo ogni onere fiscale. La tariffa non può quindi differenziarsi in base alla natura giuridica del gestore o al regime fiscale cui è assoggettato, né la clausola realizza una discriminazione a danno delle cooperative sociali. L’eventuale diversificazione della tariffa netta è conseguenza dei differenti regimi IVA applicabili, non di una scelta dell’amministrazione.

Il Fatto

Il gestore di una RSA per anziani impugnava davanti al TAR Toscana la comunicazione e il correlato schema di accordo contrattuale con cui l’Azienda USL e la Società della Salute avevano disciplinato la gestione della struttura per il triennio 2023-2025. Oggetto delle censure era la clausola che qualificava come comprensivi di IVA sia il corrispettivo a carico del Servizio Sanitario sia la quota sociale a carico della Società della Salute.

Il ricorrente deduceva la violazione della competenza esclusiva statale in materia fiscale, l’incompetenza delle due amministrazioni a introdurre una simile previsione e la violazione dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Il TAR respingeva il ricorso, richiamando la giurisprudenza sull’onnicomprensività della tariffa pubblica. Il gestore proponeva appello, riproponendo i sei motivi di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale, accogliendo l’eccezione di tardività della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dall’appellante sedici giorni prima dell’udienza, in violazione del termine di trenta giorni liberi, calcolato escludendo sia il dies a quo che il dies ad quem (Cons. Stato, sez. VI, n. 901 del 2016; sez. V, n. 3252 del 2011). La memoria è pertanto inutilizzabile.

Nel merito, viene respinta l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse: la sottoscrizione degli accordi contrattuali non priva di rilievo le censure avverso lo schema, poiché le RSA devono obbligatoriamente riprodurne il contenuto, con la conseguenza che l’illegittimità di una clausola dello schema si trasferirebbe al contratto sotto forma di nullità per violazione di norme imperative.

La Corte ritiene ragionevole e immune da vizi l’interpretazione data dalle amministrazioni agli atti regionali. Il quadro normativo di riferimento è la legge Regione Toscana n. 40 del 2005, che all’art. 76 attribuisce alla Giunta il potere di determinare le tariffe massime, e la deliberazione di Giunta n. 995 del 2016, che ha approvato lo schema di accordo senza specificare il trattamento IVA. Muovendo da tale silenzio, le amministrazioni hanno precisato all’art. 7 dello schema che gli importi sono comprensivi di imposta.

Il Collegio conferma l’orientamento già espresso dalla Sez. III, sent. n. 4969 del 2023 e dalla Sez. III, sent. n. 10992 del 2023, rilevando che esso si fonda su considerazioni generali, svincolate dalle specificità delle singole legislazioni regionali. La clausola non incide sul piano fiscale: essa opera sul versante della programmazione sanitaria e del contenimento della spesa, imponendo che la tariffa indichi l’entità massima dell’impegno economico dell’ente.

Quanto al profilo della disparità di trattamento, la Corte osserva che l’eventuale differenziazione della tariffa netta discende dai diversi regimi IVA. L’aliquota al 5% prevista per le cooperative sociali dalla Tabella A, parte II-bis, d.P.R. n. 633/1972 costituisce regime di favore rispetto all’esenzione dell’art. 10 del medesimo decreto. Poiché il soggetto che effettua operazioni esenti non detrae l’IVA sugli acquisti, il tributo assume natura di costo: la riduzione del corrispettivo netto non istituisce quindi un regime deteriore. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *