Tariffa sanitaria onnicomprensiva di IVA e autonomia regionale (Cons. Stato n. 1800 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola con cui l’azienda sanitaria recepisce lo schema contrattuale regionale e precisa che il corrispettivo della quota sanitaria è comprensivo di IVA non costituisce esercizio di un potere impositivo, ma scelta di programmazione sanitaria e di contenimento della spesa pubblica, estranea alla competenza esclusiva statale in materia fiscale. Il principio di onnicomprensività della tariffa impone di intendere l’importo remunerativo come valore massimo di acquisto della prestazione, inclusivo di ogni onere fiscale e non differenziabile in base alla natura giuridica del gestore o al suo regime IVA. L’eventuale riduzione della tariffa netta per le cooperative sociali è mera conseguenza del regime agevolato del 5% rispetto all’esenzione, e non integra un regime deteriore. La sottoscrizione del contratto nelle more del giudizio non fa venir meno l’interesse all’impugnazione dello schema, poiché gli accordi devono riprodurne il contenuto e la clausola illegittima dello schema travolge quella corrispondente del contratto.

Il Fatto

Il gestore di una RSA per anziani impugnava davanti al TAR Toscana la comunicazione e il correlato schema di accordo inviati dall’azienda USL per il periodo 2023-2025, contestando la previsione secondo cui il corrispettivo della parte sanitaria, a carico del servizio sanitario, dovesse intendersi comprensivo dell’IVA. Il ricorrente deduceva la violazione della competenza esclusiva statale in materia fiscale, la mancanza di competenza dell’azienda a introdurre la clausola e il contrasto con l’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.

Il TAR respingeva il ricorso, richiamando la giurisprudenza sull’onnicomprensività della tariffa pubblica. L’appellante riproponeva i sei motivi di primo grado, censurando in particolare il richiamo alla normativa lombarda, asseritamente diversa da quella toscana, e denunciando la nullità della clausola per discriminazione a danno delle cooperative sociali. L’azienda eccepiva in via preliminare l’improcedibilità per sopravvenuta sottoscrizione dell’accordo contenente la medesima clausola.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nella legge della Regione Toscana n. 40 del 2005, che all’art. 76 demanda alla programmazione regionale i criteri di individuazione delle strutture private e alla Giunta la determinazione delle tariffe massime, richiamando la deliberazione di Giunta n. 995 dell’11 ottobre 2016 e i successivi adeguamenti tariffari, che non precisavano il trattamento IVA.

In via preliminare, è accolta l’eccezione di tardività della memoria ex art. 73 c.p.a., depositata senza il rispetto del termine di trenta giorni liberi dall’udienza, calcolato escludendo dies a quo e dies ad quem (Cons. Stato n. 901 del 2016; Cons. Stato n. 3252 del 2011): la memoria è inutilizzabile.

È invece rigettata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. La sottoscrizione degli accordi non priva di interesse le censure avverso lo schema, perché gli accordi delle RSA devono obbligatoriamente riprodurne il contenuto: ove una clausola dello schema sia illegittima, la corrispondente clausola contrattuale è nulla per violazione di norme imperative.

Nel merito, l’interpretazione dell’azienda è ritenuta ragionevole e immune da vizi, in linea con la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4969 del 2023; Cons. Stato n. 10992 del 2023), basata su considerazioni generali che prescindono dalle specificità delle legislazioni regionali. Stabilire che la tariffa comprenda l’IVA non è intervento sul piano fiscale, ma scelta di programmazione sanitaria e di contenimento della spesa, coerente con l’esigenza di predeterminare in modo certo l’onere regionale.

La differenziazione della tariffa netta discende dai diversi regimi IVA e non da una scelta regionale o aziendale. L’aliquota al 5% è regime di favore per le cooperative sociali (d.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte II-bis), rispetto all’esenzione dell’art. 10 del medesimo decreto; l’operatore esente non detrae l’IVA sugli acquisti, sicché la neutralità del tributo viene meno. La riduzione dell’importo netto non istituisce dunque un regime deteriore. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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