Sospensione dal servizio legittima per il militare non vaccinato (TAR Sicilia n. 1807 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La vaccinazione anti Covid-19 costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti obbligati ai sensi del d.l. n. 172/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 3/2022. Accertato l’inadempimento, l’Amministrazione è tenuta ad adottare il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto. Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, assegno alimentare compreso, perché difetta il sinallagma funzionale del contratto. La scelta legislativa di non prevedere la ricollocazione a mansioni diverse rientra nella discrezionalità non irragionevole del legislatore. È escluso ogni contrasto con i principi costituzionali, europei e convenzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, veniva raggiunto da un provvedimento di sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo di vaccinazione anti Covid-19, adottato ai sensi del d.l. n. 172/2021 e del d.l. n. 44/2021. Dalla sospensione derivava la preclusione alla percezione della retribuzione.
Il militare impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la natura repressiva della disciplina, l’inesistenza dei presupposti dello stato di emergenza, il contrasto con il diritto euro-unitario e con la Costituzione, il difetto di prova sull’efficacia dei vaccini, la mancata ricollocazione a mansioni diverse, la violazione della riservatezza e il carattere vessatorio del provvedimento. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021, che configura la vaccinazione come requisito essenziale dell’attività lavorativa e impone alle amministrazioni un dovere di verifica e di adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione. Da qui la conclusione che nessuna vessazione o indebita costrizione è ravvisabile: l’amministrazione ha applicato le norme vigenti in conseguenza della libera scelta del militare di non vaccinarsi.
La ratio della disciplina, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 185/2023 e n. 186/2023), non è solo quella di prevenire il contagio sul luogo di lavoro, ma di assicurare la copertura vaccinale di interi comparti, massimizzando la strategia di contrasto all’epidemia. Sulle censure di illegittimità costituzionale il TAR richiama la Corte cost. n. 15/2023, che ha ritenuto non irragionevole né sproporzionata la scelta dell’obbligo vaccinale rispetto ai test diagnostici, e la Corte cost. n. 14/2023, che ha escluso il contrasto con il diritto europeo e convenzionale, nel solco della pronuncia della CEDU, grande camera, dell’8 aprile 2021.
Quanto alla contestazione dello stato di emergenza e della sua base scientifica, il Collegio ne rileva anzitutto il difetto di interesse, trattandosi di aspetti estranei alla legittimità dell’atto impugnato, e comunque l’inammissibilità e infondatezza delle doglianze, fondate su opinioni personali slegate dalle determinazioni degli Stati e delle organizzazioni internazionali. Le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate manifestamente infondate.
Sulla mancata ricollocazione, il TAR richiama ancora la Corte cost. n. 15/2023: la scelta di non estendere al personale della Guardia di Finanza le disposizioni previste per il comparto scuola rientra nella discrezionalità legislativa, esercitata in modo non abnorme. Quanto alla richiesta di almeno metà dello stipendio, si esclude il diritto all’assegno alimentare: la mancata vaccinazione determina la temporanea impossibilità della prestazione e la carenza del sinallagma funzionale, cosicché la negazione di ogni emolumento si giustifica in base al principio di corrispettività. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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