Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e spese per soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 2 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può quindi dichiarare di avere perduto l’interesse alla pronuncia. Il giudice, non disponendo del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità non preclude la liquidazione delle spese processuali, che seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico del ricorrente quando il ricorso risulti evidentemente infondato nel merito, secondo la valutazione già espressa in sede cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, concessionario di un box all’interno del Mercato ittico del Comune di Gallipoli, adibito al commercio al dettaglio di prodotti ittici e mitili, ha impugnato due ordinanze dirigenziali del S.U.A.P. comunale del settembre 2021. Con la prima il Comune ha ordinato la cessazione immediata di qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il box; con la seconda ha ordinato la cessazione immediata di ogni attività di preparazione e cottura dei prodotti ittici nello stesso locale. Il ricorrente ha impugnato anche i verbali di contestazione degli illeciti amministrativi.
Il ricorso, notificato il 7 ottobre 2021, deduceva violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento. Il decreto presidenziale e la successiva ordinanza cautelare respingevano l’istanza, ravvisando la carenza di fumus boni iuris. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito la scadenza della concessione e la cessione dell’attività a terzi, deducendo la perdita dell’interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024 il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. La difesa comunale, preso atto della dichiarazione, ha insistito per la condanna alle spese. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Il Tribunale ricostruisce la regola processuale: è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia. In tal caso il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Da ciò deriva la conseguenza processuale: alla stregua dell’esplicita dichiarazione della parte, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale non opera alcuna valutazione nel merito delle censure, essendo venuto meno l’interesse che ne giustificava l’esame.
Sul regime delle spese il Collegio applica l’art. 91 c.p.c. e liquida le spese in favore del Comune, ponendole a carico del ricorrente. La condanna si fonda sulla soccombenza virtuale, espressamente motivata con l’evidente infondatezza del ricorso nel merito, per le ragioni analiticamente esposte nella precedente ordinanza cautelare. La declaratoria di improcedibilità, quindi, non neutralizza l’esito sfavorevole che il ricorso avrebbe avuto ove deciso.
Nota della Redazione
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