Condono edilizio: improcedibilità ex lege per tardiva integrazione documentale (Cons. Stato n. 1837 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità della domanda di condono edilizio per mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta notificata dal Comune opera ex lege e in modo sostanzialmente automatico. Il meccanismo previsto dall’art. 2, comma 37, lett. d), legge n. 662/1996, che modifica l’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994, si applica anche alle domande presentate ai sensi della legge n. 47/1985 per effetto dell’art. 49, comma 7, legge n. 449/1997. Esso non è nella disponibilità dell’amministrazione: le successive interlocuzioni procedimentali, le riaperture istruttorie e le riquantificazioni degli oneri non trasformano in ordinatorio un termine che la legge qualifica come perentorio. Ne consegue che non può configurarsi un affidamento legittimo sul buon esito della pratica, essendo lo stesso contrastante con un’espressa previsione normativa ostativa.

Il Fatto

I proprietari di un fabbricato destinato a civile abitazione presentavano nel 1986 istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985, versando la prima rata dell’oblazione. Nel 1998 il Comune richiedeva un’integrazione documentale assegnando novanta giorni a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 2, comma 37, lett. d), legge n. 662/1996.

Seguivano ulteriori solleciti nel 2001 e una nota del 2004 recante riquantificazione di oblazione e oneri, pagati tra il 2005 e il 2006. Solo nel 2014 e nel 2020 gli istanti completavano la documentazione. Nel 2021 il Comune adottava il diniego dell’istanza per mancato deposito tempestivo dei documenti. Il TAR Calabria respingeva il ricorso con la sentenza n. 707/2023; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo incentrato sulla pretesa non perentorietà del termine del 1998. Richiamando la Cons. Stato, Sez. VII, n. 8594 del 2023, osserva che il meccanismo decadenziale delineato dal legislatore opera in modo sostanzialmente automatico e non è suscettibile di alcuna forma di disponibilità da parte degli uffici.

Quanto alla tesi secondo cui le continue interlocuzioni avrebbero reso ordinatorio il termine, la Corte chiarisce che l’improcedibilità si era perfezionata ex lege già nel 1998. Il contegno del Comune, anche a volerne ammettere le criticità, non poteva trasformare in ordinatorio un termine che la legge qualifica come perentorio.

Sul secondo motivo, concernente la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 35, comma 18, legge n. 47/1985, il Collegio rileva che il termine biennale decorre solo dal completamento della documentazione. La stessa è rimasta incompleta per circa trentaquattro anni, e l’ultima allegazione del 2020 è intervenuta quando il termine per l’improcedibilità era ormai decorso.

Il terzo motivo è respinto richiamando le argomentazioni già svolte: l’effetto decadenziale si era prodotto dal 1998, e l’affidamento invocato è incompatibile con il dato normativo ostativo. Sul quarto mezzo, la Corte esclude il risarcimento: manca la prova del pregiudizio e della spettanza del bene della vita, non essendo configurabile un danno da ritardo in assenza di una valutazione di merito favorevole, secondo la Cons. Stato, Sez. VII, n. 6437 del 2025.

L’appello è integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite per giusti ed eccezionali motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *