Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 1838 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione dell’accordo tra le parti, approvato con deliberazione della Giunta comunale, fa venir meno l’interesse alla decisione del ricorso e ne determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo, preso atto della segnalazione congiunta dei difensori e della documentazione depositata, non è tenuto a esaminare il merito dei motivi proposti. In presenza di accordo intervenuto tra le parti e di espressa richiesta di compensazione, le spese di giudizio sono integralmente compensate. La declaratoria di improcedibilità non presuppone alcuna valutazione sulla fondatezza dell’impugnazione.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Lissone, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia l’ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato la rimozione della copertura in cemento ed eternit dello stabile. Il provvedimento traeva origine dalla segnalazione del distacco di una porzione di copertura in eternit che avrebbe invaso la proprietà confinante. Dopo una prima formale diffida, la società aveva rimosso le porzioni cadute e incaricato un’impresa di procedere alla bonifica mediante incapsulamento, con rilascio di dichiarazione di conformità attestante l’idoneità raggiunta.
Ciononostante, il Comune ha emesso l’ordinanza impugnata, imponendo la bonifica mediante rimozione. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge e eccesso di potere. Costituitosi il Comune, la domanda cautelare è stata respinta. È intervenuta ad adiuvandum altra società. In prossimità dell’udienza, le difese delle parti hanno depositato istanza congiunta segnalando il raggiungimento di un accordo, approvato con deliberazione della Giunta comunale, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della segnalazione congiunta dei difensori in ordine all’intervenuta definizione della controversia in via stragiudiziale. L’accordo tra le parti è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale, depositata in giudizio dalla difesa del Comune. Su tale presupposto, il Tribunale rileva che nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso. Il giudice amministrativo non procede dunque all’esame dei motivi di impugnazione, esaurendo il proprio esame sul profilo dell’interesse alla decisione. La definizione negoziata della vicenda fa venir meno l’utilità della pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio tiene conto dell’accordo intervenuto tra i difensori delle parti e dispone la compensazione. La statuizione non implica alcuna valutazione nel merito delle contrapposte posizioni sostanziali, coerente con la natura meramente processuale della decisione.
Il dispositivo dichiara l’improcedibilità, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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