Appalto integrato PNRR: progettista indicato non è concorrente né richiede quote moralità (TAR Molise n. 183 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di appalto integrato, il progettista indicato dall’operatore economico non è concorrente né operatore economico: non gli si applicano le regole dettate per il raggruppamento temporaneo di imprese in gara, con la conseguenza che non è tenuto a indicare le quote di esecuzione delle prestazioni e non è soggetto alle verifiche di moralità, ivi comprese quelle estese all’impresa concedente un ramo d’azienda. I requisiti esperienziali richiesti dalla legge di gara si accertano unitariamente sul complesso del raggruppamento di progettisti, e non frazionatamente in capo a ciascun componente. Nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con metodo aggregativo-compensatore, la coincidenza dei coefficienti espressi dai commissari non è di per sé indice di illegittimità, ben potendo derivare da un confronto collegiale.
Il Fatto
Una società seconda classificata impugna, insieme alle mandanti, l’aggiudicazione di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori per un percorso ciclabile finanziato con fondi PNRR. La stazione appaltante ha collocato al primo posto un raggruppamento temporaneo di imprese, con un distacco contenuto rispetto al ricorrente.
Il ricorrente deduce dieci motivi. I primi quattro contestano i requisiti del progettista indicato in forma di raggruppamento temporaneo di progettisti: l’omessa indicazione delle quote, l’affitto di ramo d’azienda da una società non verificata quanto alla moralità, il difetto dei requisiti esperienziali e l’omessa verifica degli stessi. Gli altri censurano l’attribuzione dei punteggi e, in via subordinata, la legittimità stessa delle operazioni di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estromette i Ministeri della Cultura e del Turismo, privi della legittimazione di parte necessaria ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del D.L. n. 68/2022, e conferma nel giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unica amministrazione centrale titolare dell’intervento. Passando al merito, respinge l’intero ricorso.
Sul primo motivo, il disciplinare distingue nettamente il concorrente dal progettista indicato, espressamente escluso dal novero dei soggetti ammessi a partecipare. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 13 del 2020 e la sostanziale identità tra l’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, il Tribunale esclude la vincolatività delle regole sulle quote di esecuzione per il raggruppamento di progettisti. La censura è comunque inconsistente, avendo l’offerta illustrato l’apporto di ciascun progettista.
Il secondo motivo è infondato: l’estensione delle verifiche di moralità all’impresa concedente l’affitto del ramo d’azienda non trova base giuridica, perché il preteso inquinamento a catena riguarda i soli concorrenti in gara. Il terzo e il quarto motivo cadono di fronte alla comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 8.3.2. del Disciplinare, già soddisfatti dai progetti del solo componente mandatario del raggruppamento di progettisti.
Sui punteggi, il Collegio ribadisce i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica: il controllo è pieno ma non sostitutivo, restando esclusa la censura di manifesta irragionevolezza. Quanto al criterio sui servizi pregressi, richiama la nozione di servizi analoghi, distinta da quella di servizi identici. Sulla durata delle operazioni di valutazione, la brevità dei tempi non è di per sé indice di illegittimità, tanto più che il verbale documenta una preventiva attività istruttoria e l’uso del supporto informatico.
Da ultimo, il decimo motivo è respinto: nel metodo aggregativo-compensatore, la coincidenza dei coefficienti espressi da tutti i commissari non prova il vizio, potendo spiegarsi con la fisiologica convergenza del confronto collegiale, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022. Il ricorso è respinto, con reiezione della domanda di nullità del contratto nel frattempo stipulato e con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.