Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per la Polizia penitenziaria (TAR Sicilia n. 2131 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 trova applicazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, ricompresa tra le forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 a opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 nella formulazione originaria. I richiami normativi a tale ultima disposizione si intendono pertanto riferiti alla disciplina sostitutiva dettata dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. Ne consegue il diritto del dipendente alla inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con rivalutazione e interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia penitenziaria e congedato a domanda, ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto aveva elaborato i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il ricorrente ha quindi impugnato i prospetti, chiedendo in via gradata l’annullamento e l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità, oltre rivalutazione e interessi. L’INPS si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, deducendone l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude la necessità di annullare i prospetti di liquidazione. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ha ad oggetto l’accertamento del diritto vantato dal ricorrente, non già la caducazione dell’atto.
Nel merito, il TAR richiama integralmente la sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermativa dell’orientamento della Sezione, e la più recente Consiglio di Stato, II, 5 dicembre 2023, n. 10523. La questione centrale riguarda l’intervenuta abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987: secondo il Collegio, la previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, con conseguente venir meno del suo contenuto precettivo.
La successiva abrogazione della norma sostitutiva, disposta dall’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non produce alcun effetto di reviviscenza della disciplina iniziale. I richiami normativi alla disposizione abrogata devono quindi intendersi riferiti alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, pur restando invariata la formale intestazione della norma.
Analoghe considerazioni valgono per il richiamo operato dall’ente previdenziale all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987: il riferimento ivi contenuto a una disposizione abrogata è ormai da considerarsi tamquam non esset. Il Collegio richiama inoltre la sentenza del CGA n. 1329 del 2022, che ha precisato come l’art. 6-bis si applichi agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui il Corpo degli agenti di custodia.
Quanto alla tempestività dell’istanza, il TAR richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019 e ritiene la domanda proposta nei termini. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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