Termini perentori della VIA e silenzio sul procedimento PNRR-PNIEC (TAR Calabria n. 183 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, per i progetti ricompresi nel PNIEC e sottoposti alla commissione tecnica PNRR-PNIEC, sono perentori ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, in combinato disposto con gli artt. 23 e 24 del medesimo decreto. Essi decorrono dalla pubblicazione online dell’avviso pubblico di avvio del procedimento e si articolano in centotrenta giorni per lo schema di provvedimento, venti per il concerto del Ministero della Cultura e trenta per l’adozione finale, per un totale di centosessanta giorni. L’inerzia della commissione e dell’amministrazione competente integra silenzio e consente l’actio contra silentium ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. La preferenza accordata dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ai progetti di maggiore potenza installata non introduce una soglia predeterminata e non giustifica la sospensione dei termini dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore. Il superamento dei termini comporta il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, quale conseguenza diretta e automatica della violazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili presenta al Ministero dell’Ambiente, in data 10 marzo 2023, istanza di avvio del procedimento di v.i.a. per la realizzazione di un impianto eolico composto da dieci aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, da ubicare nel territorio di un comune calabrese, con opere di connessione ricadenti in altri due comuni.
Il Ministero, verificata la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento del contributo, comunica la procedibilità dell’istanza e pubblica la documentazione progettuale, avviando la consultazione pubblica. Il procedimento resta poi fermo alla fase dell’istruttoria tecnica PNRR-PNIEC. Decorso inutilmente il termine, la società sollecita la conclusione dell’iter, rappresentando l’ingiustificata preferenza accordata a progetti interferenti con il proprio. A fronte del perdurante silenzio propone ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna all’adozione del provvedimento espresso, la nomina di un commissario ad acta e il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il regime applicabile al progetto, ricompreso tra quelli del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, per il quale l’istruttoria tecnica è svolta dalla commissione PNRR-PNIEC. Il giudice richiama gli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e ne scandisce le fasi e le relative tempistiche, soffermandosi sulla fase introduttiva, sulla consultazione pubblica e sulla chiusura del procedimento.
Centrale è la qualificazione dei termini. Il Collegio sottolinea che l’art. 25 li considera espressamente perentori ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. Su queste basi, applicando il regime alla fattispecie, il Tribunale rileva che le due pubblicazioni avvenute in data 8 maggio e 11 luglio 2023 imponevano la conclusione del procedimento entro il 15 ottobre 2023 o, al più tardi, entro il 3 dicembre 2023. Il ricorso risulta pertanto tempestivo e il silenzio della pubblica amministrazione effettivamente sussistente.
Il Collegio respinge l’opposta tesi secondo cui la previsione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 imporrebbe di dare priorità ai progetti di maggiore potenza, nella specie quello concorrente. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, osserva che la priorità imposta nell’esame dei progetti non è ulteriormente specificata e che alcuna preferenza in base alla potenza risulta predeterminata, né per atto normativo né per atto organizzativo. In assenza di una soglia minima, non è individuabile in concreto alcun criterio di priorità, e non risulta assunto alcun provvedimento di sospensione della pratica. Diversamente opinando, si predicherebbe una sospensione ex lege dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore, con conseguenze assurde.
Accolta la domanda avverso il silenzio, il Tribunale ordina al Ministero di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Ugualmente fondata è la domanda di rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006. Il Collegio qualifica tale rimborso come forma speciale dell’indennizzo da ritardo di cui all’art. 2-bis della legge n. 241/1990 e ne riconosce la natura di conseguenza diretta e automatica della violazione dei termini. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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