Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 304 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, integra inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna del giudice del lavoro. L’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito da parte dell’amministrazione resistente consente l’accertamento dell’inadempimento. Il giudice amministrativo, investito del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con spese a carico dell’ente inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato tenuto a corrispondere in suo favore il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2022/23. La sentenza è stata notificata all’amministrazione in via telematica il 19.04.2024.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di pagamento della Carta Docente per l’importo di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: il titolo posto a fondamento della pretesa è una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata. Su tale base il Tribunale accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero resistente, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa; la Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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