Soccorso istruttorio e errore materiale nell’offerta economica: ammesso il chiarimento (Cons. Stato n. 1853 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, incontra un limite invalicabile nell’offerta tecnica ed economica, il cui contenuto non è suscettibile di integrazione o modifica successiva alla scadenza del termine di presentazione. Il chiarimento richiesto dalla stazione appaltante non integra né sana l’offerta, ma si limita a interpretare quanto già compiutamente formulato entro i termini di gara. È dunque legittimo il ricorso al soccorso istruttorio che risolva un errore materiale di compilazione, allorché i chiarimenti confermino gli importi complessivamente dichiarati e non alterino il significato economico dell’offerta. Le ricostruzioni alternative che ipotizzino significati diversi dell’offerta e del successivo chiarimento, prive di conferma obiettiva negli atti, restano mere congetture.
Il Fatto
La società appellante si è classificata seconda nella gara indetta dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria per l’affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa del Polo universitario ospedaliero di Perugia, per il periodo 2024-2028. Ha impugnato davanti al TAR Umbria l’aggiudicazione disposta in favore della prima graduata, deducendo presunti difetti compilativi dell’offerta avversaria: omessa indicazione dei “codici ricetta” e “codici derrata”, omessa accettazione della clausola sociale, inversione dei costi della sicurezza con i costi della manodopera, omessa verifica di anomalia e impropria modifica degli importi in sede di giustificativi.
Il TAR Umbria, con la sentenza n. 739/2025, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello articolando tre motivi, che investono rispettivamente il soccorso istruttorio sul costo della manodopera, la modifica degli importi nei giustificativi e l’omessa produzione dei file di supporto con i codici richiesti.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Cons. Stato ritiene il soccorso istruttorio legittimamente attivato. A fronte dell’indicazione di un costo per la manodopera di euro 3.600 e di costi per la sicurezza di euro 340.000, l’offerente ha chiarito l’avvenuta inversione delle due voci per errore materiale. I chiarimenti non hanno modificato né alterato il complessivo significato economico dell’offerta, confermando gli importi già dichiarati mediante correzione dell’errore di imputazione. La coerenza del valore assoluto risultante dai chiarimenti conferma la tesi dell’errore materiale, rispetto a un dato già compiutamente indicato nell’originaria formulazione.
La Corte richiama la recente giurisprudenza di Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 99/2026: il soccorso istruttorio incontra un limite invalicabile nell’offerta tecnica ed economica, il cui contenuto non è suscettibile di integrazione o modifica successiva alla scadenza del termine di presentazione, essendo la finalità del chiarimento quella di interpretare, non di integrare o sanare. Nel caso concreto, conclude il Collegio, il soccorso ha consentito unicamente un chiarimento sulla compilazione, finalizzato a comprendere l’esatta allocazione delle voci di costo, a fronte di un errore materiale immediatamente e facilmente riconoscibile.
Sul secondo motivo, relativo alla dedotta “diluizione” del costo della manodopera su un orizzonte di quattro anni e mezzo nei giustificativi, la Corte osserva che dalla tabella dell’art. 3 del Disciplinare di gara il valore complessivo della gara per 4,5 anni è di euro 1.499.974,65, di cui costi manodopera euro 359.993,92. Tale valore non può che riferirsi all’intera durata, il che giustifica la rimodulazione sui quattro anni. La dedotta modifica dell’offerta in sede di giustificativi avrebbe rilievo invalidante solo ove fosse funzionale a superare un profilo di insostenibilità economica; l’appellante nulla ha dedotto a dimostrazione della effettiva insostenibilità dell’offerta avversaria. Le giustificazioni sono pertanto coerenti con la formulazione dell’offerta alla luce della durata del contratto.
Sul terzo motivo, concernente l’omessa produzione allegata alla relazione progettuale dei file contenenti “codici derrata” e “codici ricetta”, il Collegio richiama la tassatività delle cause di esclusione e rileva che la censura non segnala un difetto di caratteristiche essenziali dell’offerta, essendo la stessa stata stimata anche in relazione ai profili intercettati dai codici in questione. L’appellante non indica il fondamento normativo per cui la violazione di un allegato al Disciplinare dovrebbe comportare l’esclusione, a prescindere dal rilievo sostanziale. Non può qualificarsi come “caratteristica minima” l’omissione dei codici, poiché l’offerta è stata valutata anche rispetto ad essi.
Il ricorso in appello è pertanto infondato e viene respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio liquidate in euro settemila, oltre accessori, in ragione di euro tremilacinquecento per ciascuna parte appellata.
Nota della Redazione
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