Nullità della procura estero e inammissibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 1860 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti rilasciata all’estero è nulla quando l’autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore italiano, il cui potere di autenticazione è limitato al territorio nazionale dall’art. 12 della legge 31 maggio 1995 n. 218. La procura conferita fuori dal territorio dello Stato deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede. La disciplina della nullità della procura contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non contiene lacune da colmare mediante il codice di procedura civile; la previsione dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo. L’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. non opera quando la parte era nelle condizioni di conferire un valido mandato e ha scelto l’opzione meno prudente, accettando il rischio di incorrere in preclusioni processuali evitabili.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino francese, aveva chiesto al Ministero della Giustizia il rilascio di una garanzia preventiva di non estradizione verso gli Stati Uniti d’America ai sensi degli artt. 697 e 698 cod. proc. pen.. L’istanza muoveva dalla richiesta delle autorità statunitensi all’Interpol di emissione di una Red Notice, che abilita le forze di polizia ad arrestare provvisoriamente la persona ricercata in vista di una successiva estradizione.

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l’amministrazione non avesse alcun obbligo di provvedere. Nel grado di appello gli Stati Uniti hanno eccepito la nullità della procura, autenticata da un difensore italiano sebbene rilasciata in Francia. La Sezione ha rimesso all’Adunanza Plenaria i quesiti sulla completezza della disciplina e sull’applicabilità dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. al processo amministrativo.

La Motivazione della Corte

L’Adunanza Plenaria, con la pronuncia n. 11 del 2025, ha confermato la nullità della procura e ha escluso che la disciplina del codice del processo amministrativo presenti lacune colmabili mediante il codice di procedura civile, negando che l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. esprima un principio generale applicabile al giudizio amministrativo. Ha inoltre rimesso alla Sezione la valutazione sull’errore scusabile.

Il Collegio esclude anzitutto ogni grave impedimento di fatto. Il ricorrente risiede a Parigi e poteva ivi reperire un soggetto abilitato all’autenticazione; ha avuto a disposizione tre mesi tra la pubblicazione della sentenza e la notifica dell’appello; ha impiegato appena due giorni per rilasciare una nuova procura dinanzi a un notaio francese dopo l’eccezione avversaria. Questa tempistica dimostra controfattualmente che l’incarico defensionale era di agevole portata.

Neppure sussistono le oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto. Il limite territoriale del potere di autentica del difensore italiano è corroborato da giurisprudenza univoca; la necessità di autentica notarile per le procure rilasciate all’estero è dato pacifico. Il precedente Cass. civ., sez. III, n. 18381/2024 invocato dall’appellante non è conducente, non deflettendo dalla regola della contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione e certificazione.

L’esame non si estende al profilo della sanabilità: nullità e sanabilità sono in rapporto di implicazione logica, e l’ingiustificabile errore sul conferimento del mandato rende inescusabile l’intero operato della parte. In ogni caso l’art. 37 c.p.a. non può degradare a valvola sanante ogni ipotesi di controvertibilità ermeneutica: quando canoni orientativi esistono e la parte sceglie quello meno prudente, l’errore non è scusabile.

Nel merito, il Collegio conferma che la garanzia preventiva di non estradizione non è prevista dall’ordinamento interno, dal Trattato Italia-Stati Uniti né dall’Accordo UE-Stati Uniti. L’arresto provvisorio discende direttamente dalla Red Notice ed è convalidato dall’autorità giudiziaria ordinaria; il Ministero interviene solo dopo la decisione della Corte d’Appello, con provvedimento di alta amministrazione. Manca dunque il presupposto di un obbligo di provvedere e la questione pregiudiziale eurounitaria è irrilevante e generica. L’appello è dichiarato inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 697 c.p.p.

Tutte le 4 sentenze sull'art. 697 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *