L’avanzamento ope legis del militare non richiede la permanenza nel ruolo (Cons. Stato n. 1867 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente, l’art. 17 del d.lgs. n. 196/1995 non consente di limitare l’inclusione nelle aliquote al solo personale che permanga nel ruolo di provenienza. Il comma 2 riconduce l’inclusione all’unico presupposto dell’aver soddisfatto le condizioni dell’art. 16, mentre il comma 3 elenca tassativamente le cause di esclusione, tra le quali non figura il transito a un ruolo superiore. Il passaggio al ruolo sergenti non impedisce dunque la valutazione e non legittima il diniego della ricostruzione di carriera “ora per allora”. Il diritto ai benefici economici connessi alla promozione maturata ope legis resta distinto dall’inoppugnabilità delle aliquote, che non ne determina la carenza di interesse.

Il Fatto

I ricorrenti, entrati nell’Aeronautica militare come volontari di truppa in servizio permanente con il grado di aviere capo, maturarono il periodo di permanenza richiesto per l’avanzamento a primo aviere scelto ai sensi degli artt. 15 e seguenti del d.lgs. n. 196/1995. L’amministrazione non effettuò tempestivamente lo scrutinio; nelle more gli interessati vinsero il concorso per l’ingresso nel ruolo sergenti e furono esclusi dalle aliquote di avanzamento.

Con diffida del 12 giugno 2015 chiesero la ricostruzione di carriera “ora per allora”. Il Ministero della difesa rigettò l’istanza con nota del 17 agosto 2015, sul presupposto che gli effetti di un giudicato formatosi tra altri militari non fossero estensibili. Il TAR Lazio dichiarò il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando l’inoppugnabilità dei provvedimenti di esclusione dalle aliquote. I ricorrenti hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la lettura del primo giudice. Gli appellanti non hanno chiesto la promozione, ormai non più concretamente possibile, ma il riconoscimento dei benefici economici connessi alla promozione maturata e dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. La mancata impugnazione delle aliquote è pertanto ininfluente: la domanda può trovare soddisfazione a prescindere dall’inoppugnabilità di quegli atti.

Accertata l’ammissibilità, il Consiglio di Stato ha scrutinato direttamente il merito in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello ex art. 105 c.p.a., escludendo la rimessione al primo giudice e non ritenendo applicabile la lettura estensiva dell’adunanza plenaria n. 16 del 20 novembre 2024.

Nel merito, il Collegio ha dato continuità all’orientamento delle sentenze della sezione quarta nn. 4310, 4311 e 4312 del 26 agosto 2014 e della sentenza n. 6530 del 25 luglio 2022. Ha osservato che l’art. 17, comma 1 non pone requisiti tassativi per l’inclusione nelle aliquote e che l’interpretazione analogica in danno del lavoratore non è ammessa in percorsi di carriera temporalmente strutturati. Il comma 2 individua nell’art. 16 l’unico presupposto, mentre il comma 3 elenca le cause di esclusione, tra cui non compare il transito al ruolo superiore.

Poiché il possesso del requisito temporale non è stato contestato dall’amministrazione, con conseguente ammissione ex art. 64, comma 2, c.p.a., non sussistevano motivi ostativi all’inserimento nelle aliquote. Il ritardo nello scrutinio è risultato attribuibile esclusivamente all’amministrazione, senza alcun contributo dei militari. L’appello è stato quindi accolto, con annullamento della nota ministeriale e condanna dell’amministrazione alle spese di entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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