Fabbisogno di reagenti calcolato per presidio e singolo analita nelle gare diagnostiche (Cons. Stato n. 1861 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per la fornitura di sistemi diagnostici, il dimensionamento dell’offerta secondo il fabbisogno stimato dalla stazione appaltante va operato per singolo presidio e per singolo analita, e non per Azienda Sanitaria. La lettura è imposta dall’indivisibilità dei kit, dalla non trasferibilità dei residui tra siti e dalla non intercambiabilità dei test tra analiti differenti, parametri che la lex specialis richiama attraverso la frequenza di esecuzione indicata nella scheda fabbisogni. Il requisito tecnico minimo del carry-over, formulato come mera dotazione di una soluzione, si intende soddisfatto dalla presenza di un sistema che ne riduca il valore a livelli trascurabili e non postula l’azzeramento assoluto del fenomeno né la verifica su ogni singolo analita. Nel giudizio amministrativo di appello non è ammessa la produzione di nuovi documenti, compresa la perizia di parte, salvo che il giudice la ritenga indispensabile o la parte dimostri l’impossibilità non imputabile di produrla in primo grado.

Il Fatto

La vicenda riguarda il Lotto 5 di una gara bandita da una stazione appaltante regionale per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici destinati alle Aziende Sanitarie, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, contestando l’insufficienza dei reagenti offerti dall’aggiudicataria rispetto al fabbisogno annuo comprensivo di controlli di qualità e calibrazioni. In via incidentale la prima classificata ha chiesto l’esclusione della seconda per assenza, nei sistemi da questa offerti, della prescritta soluzione per il carry-over.

Il TAR, disposta verificazione affidata a un istituto pubblico, ha accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale. Contro tale decisione ha proposto appello l’aggiudicataria. Parallelamente un’ulteriore società, terza classificata, ha ottenuto in primo grado una sentenza che dichiarava difformi le offerte delle prime due, e anche su quella decisione sono stati proposti gravami. Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità della perizia di parte prodotta per la prima volta in appello. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e dell’art. 354 c.p.c., nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, secondo l’indirizzo richiamato dalla stessa Corte. Non ricorrono le eccezioni previste dalla norma, poiché il documento non apporta elementi indispensabili e la parte aveva potuto nominare un consulente nel corso della verificazione e depositare elaborati in replica.

Nel merito, la censura di lesione del contraddittorio è respinta. Gli atti dimostrano che le parti hanno nominato consulenti, sono state convocate all’avvio delle operazioni e hanno potuto depositare osservazioni in risposta all’elaborato dell’ausiliario. Il richiamo del primo giudice alle risultanze della verificazione non integra alcun vizio motivazionale, trattandosi di tecnica di confutazione implicita delle contrarie conclusioni di parte.

Il nucleo della decisione investe il metodo di calcolo del fabbisogno. L’appellante sostiene che controlli e calibrazioni andassero computati per singola Azienda Sanitaria, valorizzando la nozione di Sistema. Il Collegio ritiene la tesi contraria al dato testuale. L’art. 3 del Capitolato ancora il dimensionamento alla frequenza di esecuzione dei singoli analiti indicata nella scheda fabbisogni, dove il sito è il luogo in cui è fisicamente localizzato ogni strumento. Il criterio risulta razionale anche sul piano funzionale: i kit sono indivisibili, i residui non sono trasferibili tra siti differenti e i test di analiti diversi non sono intercambiabili.

Quanto al requisito del carry-over, la Corte rileva che la lex specialis richiedeva soltanto che il sistema ne fosse dotato di una soluzione, senza fissare una soglia di eliminazione assoluta. Il chiarimento che evocava l’azzeramento è stato superato da un successivo chiarimento che ha riaffermato la prevalenza dell’atto di gara. La Commissione aveva ritenuto non significativo un valore inferiore a 0,1 p.p.m. e correttamente la verifica ha concluso per la conformità dei sistemi offerti.

Analoga conclusione vale per l’appello dell’aggiudicataria che investiva la carenza dei propri sistemi presso un laboratorio aziendale. Il chiarimento richiamato presuppone un impiego di backup di uno dei due moduli; nel caso concreto non era previsto che uno strumento operasse come riserva dell’altro, sicché entrambi andavano considerati in routine. Gli appelli sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della complessità tecnica delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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