Danno da ritardo della PA escluso per fatto del privato (TAR Lazio n. 187 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento è responsabilità extracontrattuale, con i relativi oneri in punto di elementi dell’illecito e di prova del danno. Il danno da ritardo è risarcibile solo se sussiste il nesso causale tra l’omissione e il pregiudizio lamentato. Nella ricostruzione della causalità materiale l’efficienza causale va esclusa quando emergano fatti o circostanze che, da soli, abbiano reso impossibile il perseguimento del bene della vita, determinando autonomamente l’effetto lesivo. In tal caso il risarcimento è escluso per il fatto dannoso estraneo alla serie procedimentale cui fa implicito riferimento l’art. 30 cod. proc. amm. La domanda risarcitoria per illecito perfezionatosi prima dell’entrata in vigore del codice resta assoggettata al solo termine prescrizionale.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietario e affittuaria di un fondo, agiscono per la condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e da perdita di chance. Il fondo era gravato da un vincolo espropriativo per un progetto di cimitero non attuato, con conseguente decadenza del vincolo e trasformazione dell’area in zona bianca. Il proprietario chiedeva nel 2009 la ripianificazione della destinazione urbanistica; il Comune restava inerte e solo nel 2019, per effetto dell’intervento del commissario ad acta, i suoli tornavano a destinazione agricola.
L’affittuaria aveva avviato un’attività agricola e ottenuto un contributo regionale a fondo perduto per un programma di ammodernamento, comprensivo di un mini-caseificio. La Regione dichiarava la decadenza dal contributo nel 2014, sul presupposto del mancato rilascio del titolo edilizio. I ricorrenti imputano al ritardo del Comune la perdita del contributo, la chiusura dell’azienda e il mancato incremento dei canoni di affitto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tempestività dell’azione. La tesi dei ricorrenti è sostanzialmente corretta, ma la fattispecie va inquadrata nel comma 4 dell’art. 30 cod. proc. amm., trattandosi di risarcimento per mancato esercizio del potere amministrativo, cioè di danno da ritardo. Poiché la legge regionale n. 38/1999 prevede per il procedimento il termine di 120 giorni, il termine per provvedere scadeva nel marzo 2010, prima dell’entrata in vigore del codice. L’illecito si è quindi perfezionato anteriormente e la domanda resta soggetta al solo termine prescrizionale, come affermato dal Consiglio Giust. Amm. Sicilia, 24 gennaio 2018, n. 33. L’azione è pertanto ammissibile.
Nel merito la domanda è infondata. La giurisprudenza consolidata qualifica la responsabilità per inosservanza del termine procedimentale come responsabilità extracontrattuale (Consiglio di Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 219). Il fatto illecito sussiste: il Comune non ha provveduto nel termine e solo con notevole ritardo ha dato ai suoli la destinazione agricola richiesta. Manca però il nesso causale.
La decadenza dal contributo è stata dichiarata in base alla previsione dell’avviso pubblico che imponeva di richiedere il titolo edilizio entro dodici mesi dalla concessione del sostegno. La mancata realizzazione del programma non dipende dunque dalla sola mancata approvazione della variante, ma dal mancato rilascio del permesso di costruire per il mini-caseificio. La relazione tecnica prodotta dai ricorrenti rivela che l’intervento avrebbe occupato quasi tutta la potenzialità edificatoria del lotto, dovendo utilizzare i fabbricati preesistenti. L’affittuaria non ha mai chiesto il permesso per il caseificio e, pochi mesi prima della concessione del contributo, ha richiesto un titolo per servizi igienici pertinenziali all’abitazione, iniziativa incompatibile con la destinazione dei volumi al progetto caseario.
Anche ove la ripianificazione fosse avvenuta nei termini, manca la certezza del rilascio del permesso, che non è mai stato richiesto. Trova quindi applicazione il principio per cui l’efficienza causale va esclusa quando il fatto del privato ha reso da solo impossibile il bene della vita (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 giugno 2018, n. 3838). Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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