Chiusura preventiva COVID e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 187 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La misura di chiusura preventiva dell’attività disposta, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 19/2020 (e, con analoga formulazione, dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 33/2020), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. La misura anticipatoria e cautelare segue la giurisdizione cui soggiace la sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni, destinata ad assorbirla in sede di esecuzione. Tale misura costituisce espressione di un potere vincolato, poiché il pericolo di prosecuzione o reiterazione della violazione è presupposto predeterminato dal legislatore e non oggetto di valutazione discrezionale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Con verbale del 9.11.2020 il Corpo di Polizia Locale del Comune di Montichiari accerta nei confronti di una società della grande distribuzione la violazione delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 3, comma 4, lett. b), D.P.C.M. 3/11/2020, per aver posto in vendita beni non rientranti nelle ipotesi di deroga alla sospensione delle attività commerciali al dettaglio.
L’organo di polizia dispone la chiusura preventiva per cinque giorni della media struttura di vendita e indica le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione, al fine di evitare la trasmissione del rapporto al Prefetto. La società impugna il provvedimento davanti al TAR, chiedendo l’annullamento, la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 90 c.p.a. Il Comune si costituisce eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale e la ritiene fondata. Richiamando l’orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 19664 del 21 settembre 2020, il Tribunale rileva che, in materia di sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 19/2020, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario allorquando la sanzione abbia natura esclusivamente afflittiva e il potere dell’autorità sia interamente vincolato, essendo predeterminate sia la condotta sia la sanzione minima e massima.
Il Collegio dà conto della specificità del caso: oggetto del giudizio non è il provvedimento di irrogazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni, ma il verbale prodromico che ha disposto la chiusura provvisoria per cinque giorni, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 19/2020. Tale diversità non muta la conclusione.
La ragione è duplice. Da un lato, la misura anticipatoria e cautelare non può che seguire la giurisdizione cui soggiace la sanzione accessoria. Lo dimostra lo stretto nesso tra le due misure, emergente dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 33/2020, a norma del quale il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata. Sarebbe irragionevole attribuire a una diversa giurisdizione la misura cautelare destinata ad essere assorbita nella sanzione di competenza del giudice ordinario.
Dall’altro lato, il Collegio respinge la tesi del ricorrente secondo cui la chiusura preventiva sarebbe espressione di un potere discrezionale. Il pericolo di prosecuzione o reiterazione della violazione non è oggetto di valutazione discrezionale, ma presupposto predeterminato dal legislatore, in presenza del quale la misura deve essere applicata. Non vi è spazio, dunque, per la comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti propria dell’attività amministrativa discrezionale.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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