Parere paesaggistico nel condono edilizio: nessun potere repressivo autonomo della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 3781 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sanatoria edilizia disciplinato dall’art. 32 della legge n. 47/1985 il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non costituisce provvedimento autonomo rispetto al titolo edilizio, ma atto endoprocedimentale obbligatorio e vincolante, la cui omissione si riflette esclusivamente sulla legittimità del provvedimento finale di condono. Il Comune resta il dominus del procedimento e la Soprintendenza non dispone di poteri repressivi autonomi. Una volta intervenuta la conclusione del procedimento con il rilascio del condono, l’ente di tutela non può adottare il parere consultivo né disporre la demolizione, potendo soltanto sollecitare l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, per sanare lavori eseguiti senza permessi su un immobile di sua proprietà: variazione di destinazione d’uso di un locale al piano terra e ampliamento del tinello per 2,5 mq.

Il Comune ha definito favorevolmente il procedimento, rilasciando il titolo in sanatoria. Solo nel 2023 la Soprintendenza di Messina ha reso il proprio parere negativo di competenza, a quasi dieci anni dalla chiusura del procedimento. La ricorrente ha impugnato tale atto, deducendo la sua tardività, l’incompetenza dell’ente di tutela e i vizi di motivazione e istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la propria sentenza n. 978/2024, confermata dal C.G.A.R.S. n. 715/2024, e ne fa proprie le coordinate esegetiche, delibando unitariamente i motivi.

La decisione muove dalla distinzione tra il regime ordinario e quello della sanatoria. Nel sistema del d.lgs. n. 42/2004 l’art. 146 configura l’autorizzazione paesaggistica come atto autonomo e presupposto del permesso di costruire, con la conseguenza che l’omessa acquisizione rende inefficace il titolo edilizio e lascia integro il potere repressivo dell’ente di tutela. Diversamente, nell’ambito dell’art. 32 della legge n. 47/1985 il parere delle amministrazioni preposte al vincolo integra un mero segmento del procedimento ex art. 35, la cui definizione spetta esclusivamente al Comune, che non può però prescindere dalle esigenze enucleate dall’ente di tutela.

La Corte sottolinea la specificità dell’ordinamento siciliano. La Regione gode di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio; le attribuzioni statali sono trasferite all’Assessorato regionale e alle Soprintendenze, alle quali la legislazione regionale affida il rilascio o il diniego dell’autorizzazione paesaggistica. Da qui la semplificazione procedimentale evidenziata da Corte cost. n. 160/2021: l’attribuzione del potere decisorio alla Soprintendenza è incompatibile con la previa acquisizione del suo parere, che resta assorbito nella decisione finale.

Il parere reso in sede di condono è dunque atto endoprocedimentale vincolante, la cui omissione incide solo sulla legittimità del provvedimento comunale. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 5162/2016 e C.G.A.R.S. n. 1540/2012: ogni eventuale procedimento sanzionatorio può essere avviato solo dopo l’adozione dell’atto terminale della sanatoria. Nel caso concreto il provvedimento finale era già stato adottato dal Comune anni prima, senza che la sua efficacia potesse essere rimessa in discussione in quella sede.

Ne segue l’illegittimità dell’operato della Soprintendenza, che ha disposto la demolizione degli abusi e di fatto concluso nuovamente il procedimento con un diniego. Il richiamo alla circolare regionale n. 2/2022 e a Corte cost. n. 252/2022 non è pertinente, perché la declaratoria di illegittimità incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano i procedimenti amministrativi definiti con provvedimento finale. Il ricorso è quindi accolto e l’atto impugnato annullato, con spese compensate per la complessità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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