Piano di classifica consortile e regime transitorio regionale: legittimità costituzionale (TAR Lombardia n. 187 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel riparto di competenze in materia di consorzi di bonifica, il legislatore regionale può strutturare il procedimento di pianificazione necessario all’esercizio dell’attività di bonifica, purché non leda l’assetto regolatorio di interessi riconducibili alla competenza statale. La norma regionale di regime transitorio che consente l’approvazione dei piani di classificazione adottati entro il 31 dicembre 2016 senza previa approvazione del piano comprensoriale di bonifica non invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, limitandosi a preservare l’attività amministrativa già svolta. Il piano di classificazione può assumere anche la funzione di individuare le opere di bonifica, purché sia salvaguardato il criterio di proporzionalità tra benefici e contributi. Le valutazioni tecniche del Consorzio sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di terreni nei Comuni di Vailate e Agnadello, rientranti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, impugnava la sequenza procedimentale relativa al Piano di classificazione degli immobili. Il Piano era stato adottato con delibera consortile del 19 ottobre 2016, approvato con delibera della Giunta regionale del 29 dicembre 2016 e applicato con delibera consortile del 19 gennaio 2017.

Con tale Piano l’area di proprietà della ricorrente veniva assoggettata al contributo consortile in quanto beneficiaria dell’attività di bonifica. La ricorrente deduceva che il Piano sarebbe stato adottato senza il previo Piano di bonifica e che la Regione avrebbe approvato solo stralcio del territorio. Si costituivano la Regione, il Consorzio e il Comune di Cremona, eccependo rispettivamente carenza di interesse, insindacabilità del merito tecnico e difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 13, della legge regionale n. 22 del 2016, che ha previsto l’approvazione dei piani di classificazione adottati entro il 31 dicembre 2016 sulla base della normativa previgente, “senza necessità di previa approvazione dei relativi piani comprensionali di bonifica”. La ricorrente riteneva lesa la competenza esclusiva statale in materia di ambiente, desunta dagli artt. 858 e 860 cod. civ. e dal R.d. n. 215 del 1933.

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, il Tribunale osserva che la competenza regionale in materia di bonifica convive con la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e con quella concorrente sul governo del territorio e sul coordinamento tributario. Non può quindi negarsi al legislatore regionale il potere di strutturare il procedimento di pianificazione, purché non leda l’assetto regolatorio di interessi statali. La Regione Lombardia ha esercitato tale competenza con la legge regionale n. 31 del 2008, modificata dalla legge regionale n. 22 del 2016.

Il Collegio rileva che solo con quest’ultima è stata espressamente irrigidita la subordinazione funzionale del piano di classificazione al piano di bonifica. Nella vigenza del precedente testo era invalsa la prassi di ammettere che il piano di classificazione determinasse direttamente le opere. La norma transitoria si è limitata a permettere l’approvazione dei piani già adottati, per non vanificare l’attività amministrativa svolta. Nessun interesse ambientale risulta in frizione. La normativa statale può esigere che il contributo sia determinato in ragione del beneficio, ma nulla oppone a che il legislatore regionale configuri moduli pianificatori, purché sia salvato il rapporto di proporzionalità tra benefici e contributi.

Quanto al primo motivo, relativo allo stralcio del territorio di Cremona, il Collegio lo dichiara inammissibile per difetto di interesse, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 9029 del 17.10.2023: lo stralcio non è lesivo della posizione dei ricorrenti e non grava sugli altri consorziati. Il quarto motivo, sulle scelte tecniche del Consorzio, è ammissibile ma infondato: le linee guida regionali del 2015 consentono di articolare le aree omogenee in bacini e sottobacini, e la suddivisione nei tre distretti risulta ragionevole. Le censure sugli indici di beneficio sono generiche, poiché la discrezionalità tecnica è sindacabile solo per manifesta illogicità, come affermato dalla giurisprudenza richiamata.

Il quinto motivo, sull’inclusione dei terreni nel bacino del Tormo, è infondato: il beneficio della bonifica è legato all’allontanamento delle acque meteoriche e non richiede opere direttamente sui fondi, secondo la Cass. n. 24070 del 2014. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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