Obbligo di provvedere sull’istanza di voltura dell’autorizzazione unica (TAR Sicilia n. 3192 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., l’oggetto del contendere non è la fondatezza dell’istanza del privato, ma l’accertamento dell’obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, quale che ne sia il contenuto. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, l’amministrazione ha il dovere di provvedere anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o infondata. Il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale quando residui un’istruttoria tecnica e amministrativa sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del subentrante. La domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis legge n. 241/1990 va trattata con il rito ordinario, con conversione del rito e rinvio alla pubblica udienza.

Il Fatto

Due società ricorrenti, una titolare di un’autorizzazione unica rilasciata in ambito P.A.U.R. per un impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, l’altra destinata a subentrarvi, presentano in via congiunta istanza di volturazione del titolo in favore della seconda. L’istanza, corredata della documentazione prevista dalla check list di riferimento, resta senza riscontro; un successivo sollecito non muta l’esito.

Le ricorrenti adiscono quindi il giudice amministrativo per l’accertamento del silenzio-inadempimento, per la declaratoria del diritto alla voltura, per la nomina di un commissario ad acta e per la condanna al risarcimento del danno da ritardo, quantificato nei benefici economici non conseguiti per l’impossibilità di partecipare alle procedure del Gestore dei Servizi Energetici. Si costituisce l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama l’art. 31 cod. proc. amm. e ricorda che nel rito avverso il silenzio l’oggetto del contendere non è la fondatezza dell’istanza, ma l’esistenza dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il dovere di provvedere, imposto dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, prescinde dalla fondatezza della domanda del privato.

La risposta dell’amministrazione può essere anche negativa: essa è tenuta a provvedere pure quando ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile o infondata. Il thema probandum si esaurisce dunque nell’accertamento dell’inerzia, non nel merito della pretesa.

Nel caso concreto il Collegio ritiene documentalmente provato che le ricorrenti abbiano presentato l’istanza congiunta di voltura e l’abbiano reiterata con sollecito, senza ottenere alcun provvedimento conclusivo dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, competente in materia. L’inerzia integra pertanto il silenzio-inadempimento.

In via preliminare il Tribunale accoglie l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, non titolare di competenze sul rilascio o sulla volturazione dell’autorizzazione unica in materia energetica, disponendone l’estromissione dal giudizio.

Il Collegio esclude di poter pronunciare sulla fondatezza della pretesa sostanziale ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm.: l’amministrazione deve ancora svolgere la necessaria istruttoria tecnica e amministrativa sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della società subentrante. Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 2-bis legge n. 241/1990, essa va trattata con rito ordinario: il Tribunale dispone la conversione del rito e il rinvio alla pubblica udienza per la decisione nel merito.

Il dispositivo ordina all’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, anche eventualmente negativo, entro sessanta giorni, e nomina in caso di persistente inadempienza un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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